Medicina legale

Lesioni personali

Il reato di lesioni personali è disciplinato dall’articolo 582 del Codice penale che sancisce che chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (la durata dipende dal tipo di lesione personale).
Il fatto che dall’azione derivi una malattia nel corpo o nella mente differenzia questo reato da quello di percosse per il quale, per definizione, non deve derivare una malattia (al più si deve ridurre ad una reazione dolorosa che non lasci residui funzionali).
In questo reato si configura un dolo generico (idoneità del mezzo e violenza lesiva), una condotta idonea (qualsiasi mezzo idoneo a causare lesione) e i mezzi sono di ogni tipo (azioni commissive od omissive).
Le lesioni personali dolose sono sempre perseguibili d’ufficio tranne quella lievissima che è perseguibile a querela di parte offesa.
Le lesioni personali colpose sono sempre perseguibili a querela di parte offesa tranne le lesioni gravi e gravissime che derivino da inosservanza delle norme sugli infortuni del lavoro o da malattia professionale che, invece, sono perseguibili d’ufficio. Ciò è dovuto per evitare che il soggetto non faccia querela per evitare diatribe col datore di lavoro.

Classificazione delle lesioni personali
Le lesioni personali possono essere classificate in dolose e colpose.

  • Una lesione personale dolosa può essere.
    • Lievissima: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 20 giorni (non c’è obbligo di refertazione da parte del medico che dovrà comunque farlo nel caso il paziente richieda il certificato).
    • Lieve: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 40 giorni: la pena è da 3 mesi a 3 anni di arresto.
    • Grave: quando è produttiva di malattia che si risolve in più di 40 giorni: la pena è da 3 a 6 anni di reclusione.
    • Gravissima: quando è produttiva di malattia che certamente o probabilmente sarà insanabile: la pena è da 6 a 12 anni di reclusione.
  • Una lesione personale colposa è generalmente punita con una multa e può essere:
    • Semplice: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 40 giorni.
    • Grave: quando è produttiva di malattia che si risolve in più di 40 giorni.
    • Gravissima: quando è produttiva di malattia che certamente o probabilmente sarà insanabile

Di solito il giudizio sulla durata della malattia viene formulato a guarigione avvenuta, sulla base della documentazione sanitaria che dovrà essere criti­camente vagliata. In carenza di certificazio­ne attendibile, vale il principio dell’id quod plerumque accidit (“ciò che di solito acca­de”): quindi si fa riferimento al tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali.

Aggravanti delle lesioni personali
L’articolo 583 del Codice Penale prevede delle aggravanti che fanno rientrare una lesione personale, dolosa o colposa, tra le lesioni gravi o gravissime a prescindere dalla durata della malattia.
Una lesione personale sarà sempre grave se determina:

  • Pericolo di vita.
    Si pensi al soggetto che, per un trauma al torace, riporti un arresto cardiaco e venga prontamente riani­mato, con ripristino del battito e senza altre conseguenze. Ciò basta per la sussisten­za dell’aggravante. In termini generali, si richiede che venga gravemente perturbata una delle tre funzioni vitali (cardiaca, respiratoria, nervosa), in modo tale che vi sia il giustificato timore di una morte imminente.
  • Indebolimento di un organo o di un senso.
    Per indebolimento di un organo ci si riferisce alla perdita di almeno il 10% della funzione dell’apparato di cui quell’organo fa parte. Secondo l’art. 583 c.p., con il termine di organo s’intende l’insieme di parti anatomiche che concorrono ad espleta­re una determinata funzione; così, ad esempio, la perdita di uno dei reni costituisce indebolimento dell’organo uropoietico (e non perdita, perché residua il rene controlaterale).
    Per ammettere l’indebolimento, occorre che la funzione dell’organo sia ridotta. L’aggravante sussiste anche se l’indebolimento è di en­tità limitata, purché comunque apprezzabile. La nozione di permanenza si basa in genere su un giudizio probabilistico. Non tutti i postumi sono co­me le amputazioni, per le quali vi è certezza di irreversibilità. Più spesso si tratta di difetti funzionali ormai apparentemente stabilizzati (come una rigidità articolare che persista immutata dopo molto tempo dal trauma iniziale) per i quali sia altamente improbabile una restitutio ad integrum. A nulla rileva la teorica possibilità di eliminare il deficit funzionale mediante un appropriato intervento terapeutico (solitamente di tipo chirurgico), se il leso, com’è suo diritto, rifiuta di sottoporvisi. Al contrario, se la persona offesa consente al trattamento e se questo ha successo, l’aggravante viene meno. Non basta, invece, ad escludere l’aggravante la circostanza che il leso possa esercitare la funzione mediante una protesi sostitutiva (ad esempio, una protesi dentaria che sostituisca gli elementi avulsi). A parte la considerazione che una protesi, spesso, non reintegra appieno la funzione, vale il principio secondo cui, per escludere l’indebolimento, la funzione deve essere esercitata come prima del trauma attraverso la naturale attività dell’organo, prescindendo dall’uso coadiuvante di mezzi artificiali. Infine, va ricordato come un organo possa patire di successivi indebolimenti. Si parla in questi casi di indebolimento di organo già indebolito. Così risponde di lesioni gravi chi cagioni l’avulsione di alcuni elementi dentari di un indivi­duo che già in precedenza ne aveva persi altri, determinando un’ulteriore debilitazio­ne della già compromessa funzione masticatoria.
    Non c’è tra le lesioni gravi la perdita di un arto il cui evento rientra tra le lesioni gravissime (anche perdere la mano di un arto superiore viene valutato come la perdita completa dell’arto perché, evidentemente, un arto superiore senza mano è inutilizzabile ed inutile.
  • Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.
    Le ordinarie occupazioni sono quelle attività consuete e lecite che costituiscono l’abituale modo di vita del leso. Comprendono gli atti della vita quotidiana (cura e igiene personale, vestirsi, nutrirsi, ecc.), gli svolgimenti della vita di relazione, le mansioni lavorative e anche le attività del tempo libero e dello svago. Perché si realizzi l’aggravante è sufficiente che solo alcune di codeste attività siano impedite. È naturale che il leso, finché è ammalato, debba rinunciare ad almeno qualcuna delle sue ordinarie occupazioni. L’aggravante di cui si discute può avere, allora, una sua autonomia solo se si estende anche al periodo che segue alla guarigione della malattia. Anche se non vi è completo accordo su questo punto, sembra ragionevole ritene­re che l’incapacità copra il periodo della convalescenza, durante il quale il leso, pur clinicamente guarito, deve ancora ristabilirsi appieno. Per esempio, un pianista che abbia riportato una lesione a un dito guarita in 30 giorni con buon ripristino dell’articolarità, potrà necessitare di altri 20 giorni di esercizi prima di riprendere quella particolare scioltezza e agilità di movimento che a lui serve per la peculiare attività di concertista. Dunque, la lesione che sarebbe stata lieve in base alla durata della malat­tia diventa grave, poiché l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (30 + 20 giorni) supera i 40 giorni.

Una lesione personale sarà sempre gravissima se determina:

  • Perdita di un senso: consiste nell’abolizione di una funzione sensoriale, come si ha nella cecità o nella sordità completa. Alla perdita è equiparata la persistenza di meri “cascami di funzione” in concreto non utilizzabili. Per esempio, ha comunque perso il senso della vista il leso che conservi ancora, quale unico residuo funzionale, la percezione della luce (e sia così in grado di riconoscere il giorno dalla notte).
  • Perdita dell’uso di un organo: consiste nell’abolizione della funzione esercitata dall’organo in questione, non necessariamente dovuta a perdita anatomica. Naturalmente, possono essere persi solo quegli organi che non siano indispensabili per la vi­ta (come l’organo della masticazione, o l’organo dell’allattamento), oppure la cui funzione possa essere vicariata dalla terapia (come la tiroide o i reni). Anche per l’or­gano, la persistenza di soli cascami di funzione equivale alla perdita.
  • Perdita dell’uso di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile: è equiparata alla perdita dell’uso di un organo (della prensione o, rispettivamente, della deambu­lazione), sebbene gli arti siano formazioni duplici, di modo che la perdita di uno solo dei due debilita, ma non impedisce la funzione (l’amputato di braccio conserva, sep­pure ridotta, la funzione prensile). Si tratta di una scelta del legislatore, che ha voluto disporre una tutela privilegiata della funzione prensile e deambulatoria a motivo del­la loro speciale importanza nella vita di relazione. La perdita può essere anatomica o funzionale (paralisi). Alla perdita è equiparata la mutilazione che impedisca la prensione (come l’amputazione di tutte le dita della mano), o l’appoggio (come l’amputa­zione del piede).
  • Deformazione del viso e sfregio.
    La deformazione e lo sfregio permanente del viso sono pregiudizi dell’estetica del vol­to di diversa intensità. Sfregio è qualsiasi esito lesivo che produca un sensibile e perma­nente perturbamento delle linee estetiche ed espressive del volto, alterando la regola­rità dei lineamenti. Del viso fa parte, letteralmente, “quello che viene visto”: lateralmente comprende i padiglioni auricolari, superiormente l’attaccatura dei capelli, frontalmente la mascella e inferiormente la mandibola; per soggetti con calvizie si comprende anche il capo ; il collo non è compreso nel viso.
    Prima del 1930 lo sfregio rientrava tra le lesioni lievissime (guaribile in meno di 20 giorni); in seguito è stato fatto rientrare tra le lesioni gravissime per limitare l’azione dei camorristi che avevano l’usanza di sfregiare i pentiti.
    Tipico esempio di sfregio è la cicatrice di ferita da taglio che attra­versi la guancia, ma lo sfregio può conseguire a fratture (deviazione della piramide na­sale, avvallamento della regione zigomatica), a lesioni nervose (ptosi palpebrale, devia­zione della rima buccale per paresi del faciale), a ferite lacero-contuse, ecc..
    Deforma­zione è il sovvertimento della forma del viso. Ne sono esempi le aree cicatriziali dovute ad ustione o a causticazione da sostanze acide (come il vetriolo), l’amputazione del na­so o di un padiglione auricolare, l’enucleazione di un occhio.
    Il mascheramento del danno estetico con i capelli, con la barba o con la normale cosmesi non esclude l’aggravante e così l’adozione di protesi, eccezion fatta semmai per quelle dentarie. Se all’epoca del giudizio il leso ha tratto beneficio dall’opera del chirurgo plastico, sarà valutato il danno fisionomico residuo (se ancora sussiste) e non quello antecedente all’intervento.
  • Permanente e grave difficoltà della favella: è, anch’essa, equiparata alla perdita del­l’uso di un organo. Pure in questo caso il legislatore ha voluto privilegiare la tutela di una funzione di grande importanza per la vita di relazione. Per favella s’intende il linguaggio articolato che permette la relazione con altri individui, mediante la parola. Come gli altri organi, anche quello della favella può risultare indebolito o può esserne perso l’uso. Ha perso l’uso della favella l’afasico che, in conseguenza di un’emorragia cerebrale, non può proferir parola. La favella è indebolita in chi, per lesioni delle corde vocali o dei nervi ricorrenti, presenti un abbassamento della voce (disfonia) che però rimane ben intelligibile. Vi sono, però, casi in cui l’uso della parola è ancora pos­sibile, ma la difficoltà di intenderla da parte dell’interlocutore è grande: per esempio i soggetti laringectomizzati e non rieducati di solito riescono a farsi comprendere, ma con molta difficoltà. In questi casi ricorre l’aggravante della permanente e grave diffi­coltà della favella, anziché dell’indebolimento permanente dell’organo della favella.
  • Perdita della capacità di procreare: si tratta di una fattispecie di aggravante in sovrappiù, perché già ricompresa nella più ampia previsione di perdita dell’uso di un organo (nella specie, l’organo della procreazione). Ma il legislatore dell’epoca, preoccupato per la sanità e l’integrità della stirpe, scelse di essere ripetitivo volendo rimar­care la speciale importanza attribuita alla funzione riproduttiva. Maschio e femmina partecipano in diversa misura alla riproduzione della specie. Entrambi effettuando il coito e producendo gameti (spermatozoi e cellule uovo); la femmina, inoltre, condu­cendo la gestazione e partorendo. L’aggravante in questione può dunque essere conseguenza di quattro diverse condizioni.
    • Impotentia coeundi: nel maschio per mutilazione del pene o per difetto di erezione, nella femmina per stenosi cicatriziali della vagina o per disturbi funzionali co­me il vaginismo. Mentre è facile documentare l’esistenza (e la permanenza) delle al­terazioni anatomiche al pene e alla vagina, lo stesso non si può dire per le alterazioni funzionali.
    • Impotentia generandi: Nel maschio traumi ai genitali possono compromettere la produzione di spermatozoi capaci di fecondare, anche se l’erezione è conservata: l’impotenza a generare dovrà essere documentata attraverso esami del liquido seminale. Nella femmina tale impotenza può essere – ad esempio – esito, oltre che dell’a­sportazione delle ovaie, di aderenze viscerali che occludano le tube impedendo l’in­contro tra ovulo e spermatozoo.
    • Impotentia gestandi: è l’incapacità della donna di portare avanti la gestazione, per esempio a motivo di aderenze viscerali che ostacolino il regolare accrescimento dell’utero.
    • Impotentia parturiendi: è l’incapacità di partorire per vie naturali. Di solito è l’esito di una frattura scomposta del bacino che si consolida viziosamente, dando luogo al restringimento del canale del parto.

L’aggravante sussiste anche qualora la funzione perduta possa essere vicariata gra­zie all’ausilio dell’arte medica, come ad esempio mediante l’applicazione di protesi peniene, o tramite il ricorso alle tecniche della fecondazione assistita, oppure, nel caso dell’impotentia parturiendi, con l’effettuazione di un parto cesareo.
La capacità di procreare può essere persa da chi ancora non la possiede, ma è legittimo presumere che in futuro l’avrebbe posseduta: è il caso dell’evirazione del fan­ciullo impubere, fattispecie nella quale sussiste l’aggravante. Non può invece essere persa da chi già l’aveva in precedenza perduta: così l’aggravante non ricorre per l’a­sportazione dell’utero in donna già in menopausa.

Articolo creato il 3 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.