Medicina legale

Abuso di mezzi di correzione o di disciplina

L’articolo 571 del Codice Penale prevede che chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’e­sercizio di una professione o di un arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una ma­lattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Se dal fatto deriva una le­sione personale si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 c.p. ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
Il termine “chiunque” lascerebbe intendere che mezzi di correzione, caratteriz­zati da un intervento fisico, siano consentiti, ove di essi non si abusi, non solo ai ge­nitori con lo scopo di educare i figli, ma anche se posti in essere da altri soggetti pre­posti all’educazione di minori, di individui sottoposti a programmi di recupero, in regime di detenzione, di ricovero o in tutti i casi in cui sussista una condizione di subordinazione ad autorità pubblica o privata con poteri disciplinari.
In realtà non è le­gittimo l’impiego di alcuna coercizione fisica in ambito scolastico, penitenziario, lavorativo e così via, contrastando tale comportamento con i diritti fondamentali della libertà ed incolumità personale sanciti dall’articolo 13 della Costituzione.
Ai fini del concretizzarsi del reato il titolare del diritto educativo, deve superare i limiti dell’uso consentito e legittimo di tali mezzi; deve cioè realizzarsi una condizione di pericolo per la salute psico-fisica del soggetto passivo.
Ai fini di un corretto giudizio sulla liceità del mezzo correttivo o disciplinare biso­gna definire cosa può intendersi per “mezzo consentito”. Secondo un certo orientamen­to giurisprudenziale sarebbero da ritenere consentiti i mezzi correttivi tradizionalmente adeguati ai fine educativo, escludendo quelli abnormi, quali bastoni, cinghie, fruste, ecc..
Il mezzo fisico lecito, che può a questo punto, ridursi al semplice schiaffo, reste­rebbe pur sempre eccessivo qualora adoperato con forza esuberante o venga reiterato.
Il reato si configura egualmente in tutti quei casi in cui il comportamento attivo od omissivo, anche se compiuto con evidente intento educativo, umili, svaluti e/o sottoponga a sevizie psicologiche un bambino, tanto da causar­gli pericoli per la salute fisica e psichica.
Il pe­ricolo deve indicarsi come il rischio concreto del realizzarsi di rilevanti conseguenze sulla salute psicofisica del minore. Esso è dun­que l’eventualità stessa che l’atto degeneri verso il concretizzarsi di un processo anormale dell’organismo che determini reattività dello stesso e tendenza ad evolvere verso qualsiasi delle tre ben note ipotesi: guarigione, invalidità o morte.
Il genitore che, con lo scopo di educare, mantenga nei confronti dei propri figli un atteggiamento vessatorio incorrerà nel reato più grave di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Articolo creato il 5 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.