Medicina legale

Responsabilità penale

La responsabilità penale è il dovere di subire le pene in rapporto ad aver commesso un’azione antigiuridica.
L’articolo 85 del Codice Penale sancisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
La responsabilità penale è personale, cioè non si può perseguire chi di fatto non ha commesso il fatto che costituisce reato salvo i casi di responsabilità oggettiva. In certi casi può esserci la responsabilità oggettiva come lo è quello del responsabile di un ospedale che, pur non avendo commesso un’azione diretta, può essere ritenuto responsabile (ad esempio, nel caso il cui il reparto presenti problemi organizzativi che possano esser stati responsabili nella commissione di un reato da parte del medico il primario potrebbe esser chiamato a rispondere).
L’articolo 42 del Codice Penale, invece, sancisce che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

Le cause per le quali è quindi prevista l’esclusione della responsabilità penale sono:

  • Esclusione dell’imputabilità: soggetto con età inferiore a 14 anni, soggetto con età compresa tra 14 e 18 anni (da valutare caso per caso), soggetto con malattie mentali (da valutare caso per caso), soggetto che ha assunto sostanze alcoliche o stupefacenti (da valutare caso per caso).
  • Esclusione dell’antigiuridicità: consenso dell’avente diritto, adempimento di un dovere, esercizio di un diritto, legittima difesa, stato di necessità
    Lo stato di necessità è disciplinato dall’articolo 54 del Codice Penale che sancisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo.
  • Esclusione della colpevolezza: caso fortuito, causa di forza maggiore, violenza fisica.

Articolo creato il 30 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.