Medicina legale

Certificato medico

Il certificato medico è un atto scritto che di­chiara conformi a verità fatti di natura tecnica, dei quali il certificato è destinato a provare l’esistenza.
L’articolo 24 del codice deontologico sottoli­nea che il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati (altrimenti s’incorre nel reato di falso ideologico) ed oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati ed alla for­mulazione di giudizi obiettivi scientificamente corretti. Il medico non può rifiutarsi dal rilasciare un certificato che attesti fatti da lui direttamente obiettivati sul richiedente nell’esercizio della sua professione, qualunque sia l’uso per il quale il certificato è richiesto:

  • Perché solo il medico può rilasciare certificati.
  • Perché lo Stato ha affidato solo ai medici la tutela della salute pubblica dei cittadini.
  • Perché si lederebbe il cittadino che mediante il certificato può rivendicare un proprio diritto (assenza dal lavoro per malattia, rientro a scuola dopo malattia, pensione di inabilità, ecc.).

Caratteri fondamentali del certificato redatto da un medico sono:

  • Natura tecnica.
  • Forma scritta nel trasferimento di quanto osservato.
  • Diretta e personale constatazione. La certificazione deve essere lo specchio fedele della realtà biologica obiettivata, quindi non si deve mai redigere un certificato, ad esempio, dopo aver ascoltato il paziente al telefono (s’incorre in tal caso nel reato di falso ideologico).
  • Riscontrabilità, compatibilmente con l’evoluzione dell’alterazione, anche da un altro medico nel corso di un controllo tecnico promosso da terzi (datore di lavoro, magistrato, INPS, INAIL, ecc.) a cui il certificato è stato esibito.
  • Rilevanza giuridica dell’atto.

I requisiti del certificato sono di carattere formale e sostanziale.

  • I requisiti formali sono:
    • Generalità del medico (qualifica, recapito, generalità per esteso).
    • Indicazione chiara ed inequivoca del soggetto cui è rivolta la certificazione.
    • Oggetto della certificazione, cioè la motivazione che spinge il professionista a redigere il documento (assenza dal lavoro, assenza a scuola, ecc.).
    • Data, ora e luogo di compilazione (mai rilasciare certificati predatati o postdatati!).
    • Sottoscrizione con timbro e firma leggibile per esteso.
  • I requisiti sostanziali, direttamente ricollegabili ai caratteri fondamentali, si estrinsecano in:
    • Chiarezza, cioè redazione comprensibile del testo.
    • Precisione, cioè redazione esatta del testo.
    • Completezza del dato osservato.
    • Veridicità, ossia attestare fatti per i quali vi sia corrispondenza veritiera (possibile, reale e correlata) fra il dato osservato e quanto asserito. Non è quindi richiesta verità (certezza assoluta) ma veridicità (concreta e reale possibilità).

I certificati possono essere distinti in obbligatori e facoltativi.

  • I certificati obbligatori, tali non sono in virtù di un obbligo per il medico di redi­gerli (l’obbligo deriva, comunque, dalla norma deontologica di fondo), ma sono quelli in carenza dei quali il cittadino non può accedere a determinate prestazioni di sicurezza o assicurazione sociale o a benefici economici. Quelli previsti da norme so­no, di fatto, necessariamente non onerosi economicamente per il paziente.
    Sono certificati obbligatori:

    • Certificato di vaccinazione.
    • Certificato di esenzione di vaccinazione.
    • Certificato di gravidanza.
    • Certificato di assistenza al parto.
    • Certificato di morte.
    • Certificato di infortunio in agricoltura.
    • Certificato di cessata contagiosità e riammissione in collettività.
    • Certificato di cremazione-imbalsamazione.
  • I certificati facoltativi sono tali perché redatti a richiesta dell’interessato a proprio vantaggio, ma in pratica sono obbligatori per il medico.
    Quando tali certificati, che integrano l’accertamento clinico e ne rappresentano la sintesi conclusiva, sono finalizzati alla semplice rilevazione di un’obiettività clinica generale o locale, dovrebbero essere anch’essi rilasciati a titolo gratuito. Ne sono esempi:

    • Certificato di malattia per i lavoratori dipendenti.
    • Certificato di riammissione agli asili e alle scuole dopo una malattia.
    • Certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive scolastiche.

A titolo oneroso, per il paziente, sarà la redazione di moduli o schede anamnestico-cliniche che il paziente (in tal caso forse meglio definito cliente) intenda produrre, ad esempio, preliminarmente alla stipula di un contratto assicurativo (polizza vita o malattia), come:

  • Certificato di buona salute.
  • Certificato per le assicurazioni.
  • Certificati di guarigione degli addetti alle industrie alimentari.
  • Richieste di invalidità.
  • Certificati per attività ricreative, ginniche o ludico-sportive non scolastiche.
  • Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche.
    Va rimessa comunque alla sensibilità del singolo professionista la questione del pagamento, o meno, di tali certificazioni.

Nel certificato non si deve usare la dizione “si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge” perché questa non ha alcun valore in quanto il medico deve conoscere qual è l’uso a cui è destinato il certificato e perché non esistono usi non consentiti dalla legge. Non si usa neanche la dizione “in fede”.
Infine, il certificato è un atto pubblico se redatto da un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio; è una scrittura privata se redatto da un Esercente di un Servizio di Pubblica Necessità.

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.