Medicina legale

Trattamenti sanitari obbligatori

I trattamenti sanitari obbligatori (TSO) sono previsti dall’articolo 32 della costituzione come eventi residuali, essendo gli accertamenti ed i trattamenti sanitari di regola volontari. Essi possono essere effettuati soltanto se vi è una precisa legge che li prevede. La legge che li disciplina è la 833/1978, che li ha presi in considerazione agli articoli 33, 34 e 35. I trattamenti sanitari obbligatori previsti per legge sono quelli relativi a:

  • Malattia mentale.
  • Vaccinazioni obbligatorie (antipoliomielite, antidifterite, antitetano, antitifo-paratifo, antitubercolosi, antiepatite B).
  • Isolamento per malattie infettive.
  • Trattamento delle malattie veneree in fase contagiosa.
  • Accertamento sanitario obbligatorio per l’imputato di delitto sessuale previsto dall’articolo 16 della legge 66/1996.

Disposizioni comuni a qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio riguardano:

  • L’effettiva necessità, dettata da esigenze di tutela della salute della collettività o dell’incolumità dell’interessato.
  • L’autorità che li dispone, rappresentata dal Sindaco, su proposta motivata di un medico.
  • L’obbligo di rispettare la dignità e la libera scelta del paziente relativamente a medico e luogo di cura.
  • Il ricorso alla degenza soltanto nei casi in cui non sia possibile il trattamento nelle strutture territoriali.
  • La messa in atto di iniziative per la ricerca del consenso e della partecipazione di chi vi è obbligato e la predisposizione di iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria.
  • La possibilità dell’infermo di comunicare e di ricorso da parte di chiunque contro il provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

È scontato che il trattamento debba essere di breve durata, strettamente limitata alle necessità che lo hanno reso necessario.
Accertamenti e trattamenti sanitari previsti da leggi specifiche, analoghi ai prece­denti poiché pur non essendo previsti come obbligatori comportano sanzioni o per­dita di benefìci in caso di rifiuto, riguardano le tossicodipendenze, le cure mediche e chirurgiche agli infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali, la prevenzione e cura dell’invalidità, gli accertamenti di idoneità alla guida, gli accertamenti di idoneità al lavoro.

Per quanto attiene ai malati di mente, negli articoli 33 e 34 la legge 833/1978 ha consi­derato la possibilità del trattamento sanitario obbligatorio, in primis, in strutture dipartimentali extraospedaliere e, se necessario, in regime di degenza in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cu­ra creati presso gli ospedali regionali. Il ricovero è possibile soltanto qualora coesista­no specifiche condizioni, secondo una procedura di garanzia che coinvolge, oltre al sindaco che lo dispone, due medici, di cui uno di una struttura pubblica, ed il giudice tutelare della circoscrizione comunale; esso può essere disposto per un limitato periodo di tempo (di regola 7 giorni, eventualmente rinnovabili) seguendo analogo percorso di garanzia; chiunque ne abbia interesse, compreso l’interessato, può presentare ricorso di modifica o revoca, sul quale decide il tribunale competente per territorio.
Le condizioni che devono sussistere contemporaneamente per il ricovero coatto per malattia mentale sono:

  • Esistenza di alterazioni psichiche (paziente che delira, ha allucinazioni, minaccia di uccidersi, ecc.).
  • Necessità di urgenti interventi terapeutici e che gli stessi non vengano accettati dall’infermo.
  • Che non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Al verificarsi di queste condizioni il medico può redigere il certificato di proposta di trattamento sanitario obbligatorio e comunicarlo al Sindaco. A tale certificato deve seguire il certificato di convalida che è redatto da un medico dell’ASL che, dopo aver visitato il paziente, può far continuare l’iter attraverso la compilazione di questo secondo certificato.
Con questi due certificati in mano il Sindaco di solito procede a disporre il trattamento sanitario obbligatorio che deve iniziare entro 48 ore dalla disposizione. Il trattamento sanitario obbligatorio si espleta presso un ospedale nel reparto di cura psichiatrica.
A questo punto l’iter prevede l’intervento del Giudice Tutelare poiché il soggetto in questione è ritenuto incapace di intendere e volere, quindi si rende necessaria una tutela.
Il trattamento sanitario obbligatorio ha una durata minima di 7 giorni; la durata può essere incrementata  solo dopo aver seguito nuovamente tutto l’iter. Se i 7 giorni sono ritenuti sufficienti, il trattamento sanitario obbligatorio viene revocato; generalmente il TSO è revocato quando il paziente si rende disponibile alle cure sanitarie volontariamente.
Qualora vi siano alterazioni psichiche che necessitano di urgente intervento terapeutico ed esso è accettato dall’infermo, non si dà corso a nessun trattamento sanitario obbligatorio, come accade per la maggior parte dei malati di mente.

Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.