Medicina legale

Circonvenzione di persona incapace

Il codice penale prevede, all’articolo 643, che chiunque, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206,58 a 2056,83 euro.
Non vi è dubbio che l’anziano sia vittima privilegiata di questo reato. La vulnerabilità specifica che caratterizza l’anziano lo espone difatti in maniera particolare al rischio di rimanere vittima di suggestioni, pressioni ambientali, influenze esterne, in altre parole a quell’attività in­duttiva che costituisce uno degli elementi fondanti di questo reato e che può condur­lo a porre a rischio quei beni di disponibilità – piccoli o grandi che siano – accumula­ti in una vita di lavoro.
Il reato si colloca difatti in quella zona d’om­bra nella quale vi è un atto apparentemente esente da vizi ma in cui si ritiene che la volontà espressa – resa deficitaria dall’esistenza di infermità – sia stata in qualche modo influenzata, diversamente indirizzata da qualcuno che, resosi conto (cioè determina l’abuso) della particolare vulnerabilità della vittima, ne abbia abusato attraverso un’attività induttiva esterna. La volontà del soggetto passivo, dunque, deve comunque essere presente dal momento che la circonvenzione si concreta nell’incontro di due volontà, anche se una di esse è viziata per infermità o deficienza psichica.
Condizioni necessarie per la sussistenza del reato sono rappresentate dunque dall’esistenza di una “infermità” o “deficienza psichica”, la cui conoscenza da parte dell’autore costituisce premessa indispensabile, ed un abuso di queste condizioni di vulnerabilità attraverso attività di induzione a compiere atti con effetti giuridici dannosi.
L’infermità è un concetto generico, esteso: non coincide con quello di malattia mentale, ma naturalmente ne comprende ogni forma. Vi include tutte quelle condizioni cliniche (malattie mentali), di qualsiasi origine e natura esse siano che abbiano un riflesso sullo stato di mente di un individuo, pregiudicando­ne più o meno intensamente il funzionamento e le capacità di assicurare performan­ce adeguate.
Per quanto riguarda il concetto di deficienza psichica, in questo il legislatore fa rientrare non solo condizioni psicopatologiche sfumate o meno gravi rispetto a quel­le che caratterizzano l’infermità, ma anche situazioni cliniche al di fuori della psico­patologia vera e propria (debolezza di carattere, fragilità, particolare suggestionabilità). Clinicamente si può concretizzare in tutte quelle situazioni al di sotto di una condizione di comune “normalità”: ad esempio un’intelligenza borderline o una personalità con “tratti” peculiari che tuttavia non concretizzano un disturbo di perso­nalità vero e proprio.
Secondo la giurisprudenza non è necessario che il soggetto passivo sia privo in modo totale della capacità di intendere e di volere, ma è sufficiente che lo stesso versi in uno stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva tale da privarlo di quel normale discerni­mento e potere critico e volitivo che lo inducono a compiere atti che una persona di media capacità non sarebbe indotta a compiere.
Non tutte le condizioni qualificabili come infermità confi­gurano difatti una circonvenibilità. Se è vero che uno degli elementi costituenti il reato è l’attività induttiva, è necessario che il ricevente sia influenzabile, suggestionabile al punto da farsene condizionare.
Il responsabile di circonvenzione utilizzando ogni tipo di stimo­lo efficace in tal senso – blandizie, lusinghe, consigli, esortazioni, suggestioni, isolamento – determina nella vittima una decisione che altrimenti questi non avrebbe as­sunto in autonomia. Si viene a concretizzare cioè, in un rapporto che diviene signifi­cativo, l’incontro di due volontà, una delle quali plasmabile e suggestionabile perché viziata da una condizione patologica di infermità o deficienza psichica.
L’abuso si concretizza quando l’autore del reato abbia chia­ra consapevolezza della condizione di infermità o deficienza, ne riconosca distintamen­te la vulnerabilità particolare e pertanto, coscientemente, ne approfitti.

Articolo creato il 5 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.