Medicina legale

Danno biologico, patrimoniale, morale

La parola danno deriva dal latino “demere” che significa “togliere”, quindi privare un individuo di un bene che gli appartiene.
I determinanti del danno fondamentali per la sua produzione sono: la causa lesiva, la le­sione e la menomazione.

  • La causa lesiva è un fatto esterno che costituisce il primum movens del danno (ad esempio, la garza dimenticata in addome e il trauma contusivo al femore sono cause lesive).
  • La lesione (o lesione iniziale) è l’alte­razione dello stato fisico e psichico che consegue alla causa lesiva: negli esempi anzi­detti, la lesione consiste nell’infiammazione del peritoneo e nella frattura del femore. Talora il rapporto causale tra fatto esterno e lesione è di per sé evidente. Altre volte solo un accurato studio del nesso eziologico consentirà di stabilire che il fatto esterno ha svolto certamente (o probabilmente) il ruolo di causa lesiva.
  • La menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell’efficienza fisica e psichica utilizzabile per le esigenze della vita vegetativa e di relazione. Non bisogna confondere lesione e meno­mazione, come talora accade. Per restare all’esempio del pedone investito, la lesione è la frattura del femore, la menomazione è l’impedimento che ne deriva alla deambula­zione. Impedimento che potrà venire meno con la guarigione, oppure, se non si ottie­ne il ripristino completo della funzione (restitutio ad integrim), che potrà in qualche misura residuare indefinitamente nel tempo (nell’esempio, può residuare l’accorcia­mento dell’arto con conseguente zoppia). Si può riconoscere, dunque, una menoma­zione temporanea cui può conseguire, o meno, una menomazione permanente. La di­stinzione tra lesione e menomazione è di capitale importanza, perché quella che viene risarcita è la menomazione e non la lesione. Circostanza di cui il profano talora non si capacita, lamentando di aver lucrato un risarcimento di minore entità rispetto al suo conoscente, che pure aveva patito la sua stessa lesione iniziale (la solita frattura del fe­more, però nel suo caso guarita più rapidamente e con postumi più lievi).

Il danno ingiusto, quindi risarcibile, giuridicamente può appartenere a tre distinte categorie:

  • Danno biologico (o danno alla salute o danno alla validità): questo tipo di danno intende esprimere un concetto esclusivamente medico, qual è quello del pregiudizio all’integrità psico-fisica pre-esistente, indipendentemente da qualsiasi riferimento e ripercussione sulla capacità di produrre reddito. Può esistere un danno biologico (inteso come lesione o menomazione dell’integrità o incolumità psico-fisica della persona) senza che vi sia alcun danno alla validità (ad esempio, una frattura ossea ben consolidata e senza esiti funzionali o dolorosi apprezzabili è un danno biologico ma non determina invalidità). Il giudizio sull’effettivo danno alla salute subito dalla persona offesa è compito che spetta al Magistrato. Ai fini risarcitori, quel che conta è stabilire non solo la compromissione anatomo-funzionale, ma anche le conseguenze che, da quella menomazione biologica, derivano sulla capacità di relazione sociale della persona considerata.
    Il danno risarcibile può essere transitorio (danni i cui effetti sono solo temporanei, cioè che si estinguono entro un lasso di tempo più o meno breve dall’azione illecita considerata) o permanente (le conseguenze si perpetuano indefinitamente nel tempo, non essendo possibile il ripristino dell’integrità somato-psichica).
  • Danno patrimoniale, suddiviso a sua volta in:
    • Danno emergente: si tratta della perdita economica sofferta dal danneggiato. Essa comprende ogni diminuzione che si determina nel patrimonio della persona considerata o a causa delle conseguenze del fatto illecito (ad esempio, per le spese delle cure mediche) o a causa delle conseguenze derivanti dall’inadempimento o dal ritardo del debitore nell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale.
    • Danno da lucro cessante: consiste nella diminuita produttività e, quindi, nel mancato guadagno che la persona subisce in conseguenza del danno subito. Il danno da lucro cessante è una “conseguenza” della riduzione dell’integrità e dell’efficienza psico-fisica della persona danneggiata.
    • Danno futuro: è quel danno che pur non essendosi ancora verificato al momento dell’esame obiettivo (visita peritale), con ogni probabilità, se non proprio con certezza assoluta, verrà a determinarsi nel futuro (ad esempio, se un individuo ha riportato una frattura al femore con sfondamento dell’acetabolo e accorciamento dell’arto inferiore di più di 3 cm, è probabile o certo che si verificherà nel futuro una deviazione scoliotica della colonna vertebrale).
  • Danno morale: deve essere risarcito solo quando il fatto che lo produce costituisce reato. Esso consiste nel dolore e nella sofferenza morale e spirituale, nei patemi d’animo, ecc., che derivano alla vittima dal prodursi del danno. Esempio tipico è la figura del cuscino bagnato di lacrime dalla mamma costretta in ospedale per un danno subito e che quindi non può vedere i suoi figli.

Le regole per la riparazione del danno alla persona, mediante ristoro economico, discendono dalle previsioni del Codice Civile che disciplina i rapporti tra privati. In materia civile, la responsabilità da cui deriva l’obbligo di rifondere il danno si distingue in contrattuale ed extracontrattuale, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 1218 e 2043 del Codice Civile.
L’Art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore) afferma che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarci­mento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
In ambito medico la fattispecie più comune di responsabilità contrattuale è quella sanitaria per inadempimento del contratto di cura da parte del professionista o della struttura (ospedaliera, casa di cura privata, ecc.). Secondo la dottrina giuridica, il semplice contatto tra paziente e medico (o struttura) determina il costituirsi di un rapporto contrattuale. Professionista e/o struttura sono i “debitori”, secondo la dizione dell’Art. 1218 c.c., dato che debbono al paziente la prestazione. Se, per inadempienza dei sanitari, il paziente subisce un danno (ad esempio, si ammala di peritonite, perché il chirurgo ha dimenticato una garza in addome), vi è l’obbligo del risarcimento.
L’Art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) afferma che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
L’evenienza più comune di responsabilità extra-contrattuale deriva dalla circolazione stradale. Un individuo alla guida del suo veicolo investe un secondo individuo che attraversava la strada sulle strisce, procurandogli la frattura del femore. Per colpa ha arrecato al pedone (a cui ovviamente non era legato da alcun contratto) un danno ingiusto ed è dunque tenuto a risarcirlo.

Il risarcimento del danno biologico avviene su base ugualitaria, esiste tuttavia un’esigenza di personalizzazione. Fermo restando il principio dell’uniformità di base, sarebbe però iniquo non riconoscere le peculiarità del caso concreto. Si consideri l’esempio di una gita aziendale durante la quale rimangono feriti due impiegati. Entrambi riportano una frattura al ginocchio destro, da cui residua una rigidità articolare della stessa entità, valutata nella misura del 15% in termini di danno biologico permanente. Si consideri, però, che il primo impiegato nel suo tempo libero si diletta a seguire le fiction in TV e fa collezione di francobolli. Il secondo, invece, gioca tre volte la settimana a tennis e nei week-end pratica l’alpinismo, ma adesso ne è impedito. Ecco un caso in cui la stessa menomazione si ripercuote in misura differente sulla vita di due persone. Quando la menomazione accertata incide in maniera rile­vante su specifici aspetti dinamico relazionali, il giudice può tenerne conto aumentando il valore del punto fino ad un massimo del 30% rispetto al valore base (solo del 20% se tratta di una micro­permanente, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

Articolo creato il 23 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.