Medicina legale

Domanda di riconoscimento di invalidità civile

La domanda di riconoscimento di invalidità civile va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente all’INPS territorialmente competente. La presentazione della domanda è informatizzata e deve rispettare alcuni precisi passaggi.
1. Il certificato del medico curante. Il Medico di Medicina Generale, ovvero qualsia­si medico accreditato presso l’INPS redige un certificato basandosi su modelli predisposti dall’INPS. Il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9), indica la presenza di malattie oncologiche ovvero di patologie stabilizzate che danno titolo alla non rivedibilità. Il certificato è inviato per via telematica ma il medico deve anche stampare e consegnare il certificato firmato in originale affinché il Cittadino possa poi esibirlo al momento della visita.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. La presentazione della domanda all’INPS. La domanda di accertamento può es­sere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato) presso l’INPS, oppure at­traverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Nella fase della presentazione si abbina il certificato rilasciato dal medico (pre­sente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda si indicano i dati personali e anagrafici e, soprattutto, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità).
Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un’agenda di date di­sponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’azienda USL. Il Cittadino può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
L’attuale procedura fissa indicativamente dei limiti temporali:

  • per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;
  • in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM. 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Oltre alla tracciabilità sul sito INPS, al cittadino viene poi recapitata una convocazione per posta ordinaria (raccomandata con avviso di ricevimento).

Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della doman­da non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine mas­simo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (ASL o periferiche INPS) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario.

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.