Medicina legale

Visita per l’accertamento dell’invalidità civile

Presso ogni ASL è istituita almeno una Commissione per l’accertamento delle invalidità civile. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina le­gale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto preferen­zialmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della ASL territorialmente competente.
Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi (UIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti sub normali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appar­tenenti alle rispettive categorie.
In forza dell’articolo 20 della legge 102/2009, la Commis­sione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certi­ficato medico. Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico.
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Questo procedimento prevede una verifica: l’INPS ha la facoltà di validare l’esito della visita e rendere, quindi, definitivo il verbale oppure richiamare il cittadino a nuova visita.
Al termine di questi passaggi, il verbale definitivo viene inviato al Cittadino a cu­ra dell’INPS. Con l’invio da parte del cittadino di ulteriori informazioni (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie) si passa all’ultima fase della erogazione delle provvidenze economiche.

Nel certificato che il medico legale redige per l’apertura della pratica è espresso un parere circa le eventuali:

  • Totale incapacità lavorativa.
  • Parziale capacità lavorativa e possibilità di recupero con corsi ri­abilitativi.
  • Necessità di corsi di addestramento professionale per l’avviamento al lavoro.
  • Necessità di approfondimento diagnostico mediante altri esami o accertamenti.
  • Possibilità che l’invalido possa nuocere (o meno) a se o agli altri in ambito lavorativo.
  • Sussistenza dei requisiti per altre provvidenze (ad esempio, indennità d’ac­compagnamento).

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.