Medicina legale

Eutanasia

L’eutanasia (letteralmente “buona morte”) consiste nel provocare la morte di una persona per motivi di pietà, con lo scopo di evitare che continui a soffrire. Ciò che anima il soggetto è quindi uno spirito positivo, solidaristico, rivolto nei confronti di persone che non possono guarire e che vivono con sofferenza quel poco di vita che loro resta.
Si distinguono  due tipi di comportamento, attivo e passivo, che a loro volta si trasfondono in altrettanti modelli di eutanasia:

  • L’eutanasia attiva, che consiste nell’attuare od omettere interventi terapeutici per determinare la morte del paziente per motivi di pietà, è respinta dal codice deontologi­co (Articolo 17: “Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né favori­re trattamenti finalizzati a provocarne la morte”) ed è prevista come delitto dal codice penale (omicidio del consenziente, disciplinato dall’articolo 579 c.p.). La validità del consenso implica che il paziente sia maggio­re di età (ultradiciottenne) e che il consenso sia stato espresso da persona capace, requi­sito questo che può difettare in molti casi in ragione delle alterazioni mentali che possono accompagnare la grave malattia di base: infermità o deficienza psichica dovuta al­le sofferenze connesse alla patologia inguaribile od all’abuso di sostanze stupefacenti cui il paziente sofferente fa spesso ricorso. In questo caso si prospetta il ben più grave delitto di omicidio volontario, seppure attenuato dal valore sociale dell’atto.
  • L’eutanasia passiva consiste nell’astenersi da ogni trattamento volto a prolungare la vita in malati con prognosi sicuramente infausta e nel mettere in atto trattamenti idonei ad evitare inutili sofferenze psicofisiche. Questo comportamento medico, che offre al malato la più appropriata tutela della qualità della vita e della dignità della persona, sottende il rispetto della volontà del paziente di scegliere la qualità della morte ed è ritenuto pratica accettabile, che non pone in essere conseguenze penali per il medico. In tal senso si esprime anche il codice deontologico, all’articolo 39, che aggiunge che nel caso in cui la coscienza del paziente sia compromessa “il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico”.

Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.