Medicina legale

Medicina legale penalistica

Il diritto penale determina i fatti illeciti ai quali sono collegate le sanzioni; per il diritto penale i fatti illeciti si chiamano reati mentre i soggetti che li commettono sono i rei.
Le norme penali (contenute non solo nel Codice Penale ma anche in altri codici e regolamenti quali il Codice della Strada, il Regolamento Fiscale, ecc.) sono singole disposizioni di legge che vietano determinati comportamenti o ne prescrivono altri sotto la minaccia di una pena. Tendono pertanto a garantire un bene che il legislatore ritiene meritevole di tutela nell’interesse della collettività.
Le norme penali hanno carattere statuale (sono promulgale dallo Stato attraverso i suoi organi legislativi), imperativo (queste leggi impongono e/o vietano determinati comportamenti) e tassativo (devono essere assolutamente rispettate e fatte rispettare).
La norma penale si costituisce di due parti:

  • Precetto: prescrive qual è il comportamento vietato oppure prescrive un certo comportamento.
  • Sanzione: descrizione delle pene.

Nel Codice Penale sono contenuti diversi tipi di norme:

  • Norme incriminatrici: sono le norme penali in senso stretto poiché incriminano un’azione o un’omissione conferendole il carattere di reato e fissando la sanzione prevista.
  • Norme scriminatrici (o scriminanti): prevedono le cause di non punibilità e tolgono al fatto commesso il carattere antigiuridico.
    Una norma scriminatrice è quella per cui il medico deve intervenire senza il consenso de paziente, se ad esempio il paziente è in coma, perché non si può chiedere il consenso ai familiari che non possono dare il consenso al posto della persona in coma se questa ha più di 18 anni; quindi in una situazione di pericolo è il medico che decide e può farlo tranquillamente se si trova in stato di necessità (Art. 54 c.p.).
  • Norme dichiarative o esplicative: danno definizioni o spiegano il significato tecnico di certe espressioni utilizzate dal legislatore (ad esempio il concetto di ubriachezza abituale, di pericolosità sociale, di Pubblico Ufficiale, ecc.).
  • Norme interpretative: interpretano o forniscono criteri per interpretare.
  • Norme di rinvio: richiamano altre norme per farle proprie o per dare ad esse rilevanza.

Articolo creato il 30 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.