Medicina legale

Omicidio doloso (o volontario)

L’omicidio doloso (o volontario) è un reato previsto dall’articolo 575 del Codice Penale che sancisce che chiunque cagioni la morte di un individuo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21.
L’elemento psicologico prevede l’intenzione di cagionare la morte come conseguenza voluta e preveduta della propria condotta; si tratta quindi di dolo generico perché è sufficiente volere la morte senza circostante particolari (efferatezza, rabbia, dolore, ecc. che configurerebbero un dolo specifico). Sono previsti accertamenti medico-legali per valutare la causa della morte, per valutare eventuali tracce di sangue, per esami tossicologici, ecc..
L’esistenza della volontà di uccidere deve essere ricavata da elementi obiettivi specifici ed univocamente significativi quali la natura dell’arma, la direzione, la reiterazione dei colpi, la zona del corpo presa di mira e quella concretamente attinta.
L’accertamento può andare a valutare il fatto che ci fosse la volontà a commettere l’omicidio, considerando anche che l’azione può essere omissiva sia commissiva. I mezzi con i quali si può cagionare la morte volontaria possono essere materiali (tutti gli strumenti e le sostanze che possono indurre morte) o morali (sono particolari azioni che possono determinare la morte del soggetto; ad esempio incutere paura o spaventare un cardiopatico per far si che muoia di infarto). Ovviamente gli stessi mezzi possono esser diretti o indiretti.
L’evento essenziale del reato, perché esso si configuri, è la morte; se non ha luogo si configura il reato di tentato omicidio.

L’articolo 61 del Codice Penale disciplina le aggravanti generiche (generiche in quanto aggravano un reato di qualunque natura esso sia), ossia:
1) l’aver agito per motivi abbietti o futili;
2) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto od il prezzo ovvero l’impunità di un altro reato;
3) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
4) l’avere adoperato sevizie od avere agito con crudeltà verso le persone;
5) l’avere approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da osta­colare la pubblica o la privata difesa;
6) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato, di un ordine di arresto o di cat­tura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimo­nio ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
8) l’avere aggravato, o tentato di aggravare, le conseguenze del delitto commesso;
9) l’aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri ine­renti una pubblica funzione od un pubblico servizio, ovvero la qualità di mi­nistro di un culto;
10) l’aver commesso il fatto contro un Pubblico Ufficiale od una persona incarica­ta di un pubblico servizio o rivestita della qualità di ministro del culto cattoli­co o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero nell’atto o a causa dell’adempimento delle fun­zioni o del servizio;
11) l’aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovve­ro con abuso di relazione d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.

L’articolo 576 del Codice Penale, invece, prevede condizioni aggravanti esclusive per l’omicidio doloso: in particolare questo prevede l’ergastolo:

  • Se l’omicidio è stato commesso nei confronti di un ascendente o un discendente.
  • Se è stato usato un mezzo insidioso come il veleno.
  • Se vi è stata premeditazione.

L’articolo 577 del Codice Penale prevede la carcerazione da 24 a 30 anni nel caso in cui l’omicidio sia stato commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre anche adottivi.

Delle circostanze attenuanti comuni previste dall’articolo 62 del Codice Penale, quelle di interesse medico-legale sono i motivi morali o sociali, le reazioni in stato d’ira, lo stato di suggestione, il ravvedimento attivo e spontaneo del colpevole, il concorso determinante della persona offesa.
Sono poi riconoscibili le attenuanti generiche, secondo la previsione dell’art. 62 bis c.p. che vengono applicate dal giudice con una valutazione, caso per caso, delle circostanze in cui è maturato il singolo fatto delittuoso.

Articolo creato il 31 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.