Medicina legale

Procreazione medicalmente assistita

La locuzione procreazione medicalmente assistita sta ad indicare il ricorso a tecniche e procedure (inseminazione, fecondazione) aventi la finalità di rispondere alle richieste di coppie sterili di essere medicalmente assistite nell’esercizio del diritto alla procreazione.
Le tecniche attualmente disponibili sono:

  • GIFT (gametes intrafallopian transfer), che prevede il prelievo di spermatozoi e di ovociti ed il loro trasferimento intratubarico mediante intervento laparoscopico. È preceduta da iperstimolazione ovarica controllata e da opportuna prepa­razione del seme. Per lo più impiegata in donne ultraquarantenni e in caso di particolari forme di sterilità (idiopatica, cervicale) e di endometriosi.
  • ICSI (iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi), con la quale si procede all’introduzione dello spermatozoo nel citoplasma di un ovocita. Abbastanza seguita per la apprezzabile percentuale di successi, trova particolare indicazione nei casi di più grave ipofertilità maschile.
  • FIVET (fertilizzazione in vitro e trasferimento embrionale), che presuppone stimolazione ovarica e raccolta di ovociti adatti alla fecondazione, incubazione in vitro con sperma, formazione di embrioni (6-8 cellule) e trasferimento in utero. È la tecnica di fecondazione assistita che per prima è stata proposta, in casi di sterilità tubarica, e che oggi trova indicazione in molteplici altre forme di sterilità ed ipofertilità.

La scelta della tecnica da impiegare è condizionata, oltre che, ovviamente, dalle indicazioni cliniche, anche dall’orientamento espresso dalla coppia, cui andranno comunicate le probabilità di successo unitamente ai rischi e alle possibili controindica­zioni. La materia è regolata dalla legge 40/2004 (Nor­me in materia di procreazione medicalmente assistita).
L’articolo 1 prevede la procreazione medicalmente assistita:

  1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
  2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

Soggetti attivi della richiesta di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita sono (Art. 5) le coppie sposate o conviventi composte da persone maggiorenni, di diverso sesso ed in età potenzialmente fertile, entrambe viventi (è vietato usare gameti del padre morto e crioconservati).
La legge stabilisce, altresì, i principi in base ai quali devono applicarsi le tecniche di procreazione medicalmente assistita e che sono (Art. 4, 2):

  • Gradualità, garantita dal ricorso preferenziale ad interventi di minore invasività rispetto a quelli “aventi un grado di invasività tecnico-psicologico più gravoso per i destinatari”.
  • Consenso informato, che deve seguire le precise indicazioni analiticamente elenca­te nell’art. 6: “Art. 6. Consenso informato.
  1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all’articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psi­cologici conseguenti all’applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di succes­so e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibi­lità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 mag­gio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione me­dicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell’uomo devono es­sere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il for­marsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
  2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell’intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
  3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiun­tamente al medico responsabile della struttura. Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revo­cata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fe­condazione dell’ovulo.
  4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medical­mente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
  5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all’art. 8 e all’art. 9 della presente legge”.

Art. 8 – Stato giuridico del nascituro
1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.

Art. 9 – Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Connotazione francamente delittuosa è, poi, riservata dalla legge a:

  • Produzione di un essere umano “discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro es­sere umano in vita o morte” (Art. 12, 7), ed è norma volta a sanzionare penal­mente gli interventi di c.d. “clonazione”.
  • Maternità surrogata (Art. 12, 6), in qualsiasi forma.
  • Commercializzazione di gameti o di embrioni (Art. 12, 6).
  • Utilizzazione a fini procreativi di gameti di soggetti estranei alla coppia richie­dente (Art. 12, 1).
  • Procreazione medicalmente assistita in coppie non coniugate o non conviventi o i cui componenti non siano entrambi viventi e maggiorenni e di sesso diverso (Art. 12, 2).
  • Acquisizione del consenso senza l’osservanza delle modalità ex lege previste (Art. 12, 4).
  • Procreazione medicalmente assistita in strutture non abilitate (Art. 12, 5).

Articolo creato il 10 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.