Medicina legale

Obiezione di coscienza

Riguardo l’interruzione volontaria di gravidanza, un aspetto di particolare interesse per i sanitari è quello attinente all’obiezione di coscienza, quale è esplicitamente previsto dall’articolo 9 della legge 194/1978.
Secondo l’articolo 9, il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 (della stessa legge) ed agli interventi per l’interruzio­ne della gravidanza quando sollevi obiezioni di coscienza, con preventiva dichiara­zione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o della casa di cura, anche al diret­tore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conse­guimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni. L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al prece­dente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e del­le attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del perso­nale. L’obiezione di coscienza s’intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.