Medicina legale

Capacità giuridica e capacità di agire

La capacità giuridica (art. 1 c.c.) si acquista al momento della nascita e determina la possibilità di essere titolari di diritti e doveri (senza possibilità di scelta); tutti i diritti e i doveri del nascituro sono subordinati all’evento “nascita” (ad esempio una persona potrebbe già diventare erede a patto, però, che abbia luogo la nascita).
La capacità di agire (art. 2 c.c.) si acquista, di norma, solamente al momento del compimento del diciottesimo anno di vita; con il raggiungimento di questa età il soggetto già titolare di propri diritti e doveri può iniziare a disporre e compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa. Esistono rare eccezioni che pongono dei limiti a questa disposizione: ad esempio, la donna rimasta vedova non può risposarsi prima che siano trascorsi 300 giorni dal decesso del coniuge pur avendo più di 18 anni; è il così detto lutto vedovile che serve per accertare la non esistenza di gravidanze la cui paternità e attribuibile al defunto marito.
La capacità di agire, quindi, conferisce al soggetto il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti e doveri perché si ritiene assunta la capacità di intendere e di volere (e per tanto si diventa responsabili delle proprie azioni e delle conseguenze che ne potrebbero derivare).
Mentre la capacità giuridica non può subire alterazioni, altrettanto non si può dire per la capacità di agire. Ci sono situazioni patologiche, anche permanenti, che possono alterare la capacità di agire;  ciò può interessare il soggetto sia prima dei 18 anni (pertanto il soggetto non diventa mai capace di agire), sia dopo i 18 anni (in questo caso il soggetto perderà la già acquisita capacità di agire). Le condizioni che possono alterare la capacità di agire possono essere situazioni di tipo temporaneo e transitorio (ad esempio, per coloro che hanno ricevuto una condanna penale con reclusione superiore ai 5 anni può esser temporaneamente disposta la cosiddetta interdizione giudiziale come pena accessoria).
Un riconoscimento formale di capacità di agire può essere conferito al minore in caso di “emancipazione“. Può acquisire questo status (per particolari situazioni, come una gravidanza) il maggiore di anni 16 attraverso il matrimonio (Art. 390 c.c.) ed in questo modo gli viene conferita la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione. Si aggiunga poi che, con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del giudice tutelare, “può svolgere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione…“, “riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto” (Art. 394 c.c.).

Articolo creato il 5 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.