Medicina legale

Concorso di cause (o concausalità)

Le concause sono una serie di cause necessarie ma non sufficienti che determinano l’evento dannoso finale. L’esempio più classico è rappresentato dal medico che non diagnostica una patologia infettiva (o sbaglia il trattamento) e questa degenera in una grave polmonite che porta a morte il paziente, magari anziano. In questo caso l’errore del medico rappresenta una concausa insieme alla patologia infettiva che sarebbe potuta esser curata senza determinare la morte del paziente.
L’articolo 41 del Codice Penale definisce il concorso di cause (o concausalità), che rappresenta la situazione più complessa e allo stesso tempo più frequente nel rapporto di causalità materiale. Tale articolo afferma che il concorso di cause pre-esistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento.

  • Le concause pre-esistenti sono suddivise in:
    • Anatomiche: anomalie, ectopie, ecc.. Ad esempio, un’anomala sottigliezza delle ossa craniche favorisce la loro frattura.
    • Fisiologiche: digestione, gravidanza, ecc.. Ad esempio, uno stomaco pieno o un utero gravidico è più facilmente aggredibile, quindi  più vulnerabile.
    • Patologiche: possono essere locali (come ulcere, varici, aneurismi, cisti, ecc.) o generali (diabete, emofilia, tubercolosi, ecc.).
      Le concause preesistenti anatomiche e fisiologiche, comunque, possono essere ritenute più come condizioni antecedenti che come vere concause.
  • Le concause simultanee agiscono in concorso con l’azione dell’uomo. Ad esempio, si ha una setticemia mortale per penetrazione di germi infettanti presenti su uno strumento produttivo di lesione da taglio.
  • Le concause sopravvenute possono essere spontanee (ad esempio, complicanze settiche in un paziente diabetico) o provocate (ad esempio, la vittima si autoinfetta la ferita per far condannare l’aggressore).

Al secondo comma l’articolo 42 del Codice Penale prevede l’interruzione del nesso di causalità sancendo che le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Questo comma è una sorta di intervento correttivo al principio generale delle concause per il quale se la concausa sopravvenuta è di per sé sufficiente a determinare l’evento dannoso allora il responsabile di quest’ultima risponde dell’evento dannoso mentre colui che ha determinato gli eventi precedenti risponderà solo del reato commesso. Ad esempio, un aggressore causa una lesione ad un individuo che, recatosi in ospedale, viene curato. Il medico decide comunque di tenerlo sotto osservazione per una notte. Se durante la notte scoppia un incendio che determina la morte della vittima, l’aggressore risponderà solo per il reato di lesioni e non per la morte dell’individuo, proprio in virtù dell’interruzione del nesso di causalità. Lo stesso discorso si potrebbe fare nel caso in cui un medico compia un errore grossolano nel trattamento di un paziente giunto alla sua attenzione perché ferito, paziente che quindi va incontro a morte. Il feritore risponderà solo per le lesioni mentre il medico risponderà di omicidio colposo.

Articolo creato il 31 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.