Medicina legale

Rapporto di causalità

La medicina legale ha rivolto da sempre una particolare attenzione al rapporto di causalità, la cui sussistenza è indispensabile al giurista per consentirgli di attribuire ad eventuali au­tori di fatti illeciti giuridicamente rilevanti le conseguenze di tali fatti, per l’applicazione di sanzioni o per gli obblighi di risarcimento del danno nei rispettivi ambiti penale e civile; ovvero per l’ammissione, prevista per legge, di vantaggi indennitari per i lavoratori assicurati quando sia ravvisabile un collegamento eziologico tra pato­logie ed attività ed ambienti di lavoro; ovvero, ancora, quando occorra stabilire un siffatto collegamento fra danni all’incolumità individuale ed eventi espressamente posti in garanzia da contratti di tipo privatistico nell’infortunistica privata.
Il rapporto di causalità è disciplinato dall’articolo 40 del Codice Penale che afferma che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso non è conseguenza della sua azione od omissione. Inoltre, non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Il rapporto di causalità si basa su due condizioni:

  • Causalità materiale, ossia il rapporto di consequenzialità tra l’azione od omissione e l’evento dannoso o pericoloso.
    Il Codice Penale prevede delle pene anche per i cosiddetti reati di pericolo per i quali non è necessario che si crei una situazione di danno perché si possa impartire una pena. Ad esempio, a seguito di omissione di soccorso non si verificano danni ma il Codice Penale punisce comunque il reato di omissione di soccorso. Lo stesso discorso vale per il tentato omicidio, reato per il quale è prevista una pena non di molto inferiore all’omicidio volontario, sempre al di là del fatto che si determini un effettivo danno.
    L’articolo 40 del Codice Penale chiarisce che un comportamento omissivo debba essere previsto giuridicamente e quindi derivare da una disposizione di legge, da un contratto, da una professione, essendo improponibile per la legge penale l’applicazione di sanzioni per quelle inerzie nei confronti di obblighi non giuridicamente disciplinati e di esclusiva pertinenza morale o di sociale sensibilità.
    Per questo aspetto si fanno gli esempi degli obblighi giuridici del vigile del fuoco che non tenti di salvare le persone presenti in locali in preda alle fiamme; ovvero del medico che non impedisca più gravi danni al paziente omettendo o ritardando le necessarie cure; si tratta di obblighi che per legge non sono invece previsti per il cittadino comune che non ha la qualificazione giuridica né dell’incaricato di un pubblico servizio
  • Causalità psichica, ossia il rapporto esistente fra orientamento psicologico dell’autore di reato e il comportamento dell’autore stesso, con riferimento all’articolo 42 del Codice Penale che afferma che nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non lo ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.
    Per definizione la causalità psichica è ritenuta dal Codice Penale assente fino ai 14 anni per incapacità d’intendere e volere; ciò giustifica la non punibilità di questi soggetti. Tra i 14 e i 18 anni viene valutata caso per caso (ossia viene valutata la maturità del soggetto) mentre al di sopra dei 18 anni è sempre ritenuta esistente salvo le accertate condizioni di incapacità del soggetto.

Da un punto di vista medico-legale, per causa s’intende quel fattore necessario e sufficiente alla produzione di un evento, che sia al contempo anteceden­te all’evento stesso. È evidente che la causa, per essere tale, non può intervenire successivamente all’evento e che essa deve rappresentare il momento necessario senza il quale l’evento medesimo non si sarebbe verificato. La causa deve inoltre possedere i requisiti della sufficienza, cioè da sola avere efficacia eziologica (causalità unica), potendola comun­que acquisire (causalità multipla) con l’intervento di fattori concorrenti – cosiddette concause -, senza i quali le conseguenze non si sarebbero realizzate.
Tali fattori concorrenti hanno le caratteristiche della necessità ma non della sufficienza, in quanto risulterebbero inefficaci o non interverrebbero in assenza della cau­sa; essi conferiscono adeguatezza eziologica a quest’ultima anche quando di prepon­derante rilievo rispetto ad un’assai esigua potenzialità lesiva della causa stessa, in conformità alla teoria condizionalistica, sulla quale si fonda la legislazione italiana.

Affinché l’evento rappresenti una causa (cioè sia in grado di determinare la modificazione peggiorativa) deve esser antecedente (precedente nel tempo), necessario (non può essere eliminato) e sufficiente (capace di produrre l’evento causale).
Ci sono diversi tipi di causalità:

  • Causalità unica: non è una condizione frequente; può essere fatto l’esempio di un colpo d’arma da fuoco che attraversi il cuore determinandone l’arresto immediato e quindi la morte del malcapitato.
  • Causalità multipla (o concausalità): è una situazione sovente in cui c’è il concorso di più cause di per sé non sufficienti alla determinazione dell’evento ma che sommandosi lo determinano. Si può fare l’esempio di un paziente che si rivolge al medico (quindi ha già una patologia di base); il medico commette un errore che determina il peggioramento e la morte del soggetto. In tal caso la sola patologia di base del paziente o il solo errore del medico (se il paziente non avesse avuto una patologia di base) non determinerebbero la morte del soggetto, ma sommandosi le concause è ciò che accade.
  • Condizione: è uno stato anteriore necessario perché la causa possa agire. Ad esempio, affinché si possa commettere un reato di interruzione volontaria della gravidanza deve esistere la gravidanza stessa (che non è ritenibile una concausa).
  • Occasione: è una circostanza favorevole (“una goccia che fa traboccare il vaso”) che il Codice Penale considera una concausa minima. Ad esempio, non potrebbe attribuirsi idoneità causale ad un lieve urto sulla mandibola produttivo di frattura su un osso gravemente eroso da un processo neoplastico, frattura che stava per verificarsi spontaneamente, anche a prescindere dall’urto, a seguito di un comune atto masticatorio.

Articolo creato il 30 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.