Medicina legale

Deontologia

La parola “deontologia” deriva dal greco antico e per la precisione da δέον [dèon], che significa “dove­re”, e λόγος [lògos], che vuol dire “discorso”. Il termine è stato coniato dal filosofo Jeremy Bentham.
Con specifico riferimento alle professioni sanitarie, la deontologia può essere definita come il complesso dei doveri ai quali ispirare la propria attività professionale (ma anche la propria vita extraprofessionale) nella generalità dei casi e in alcune circostanze particolari, nei rapporti con le persone assistite, con i cittadini in genere, con colleghi della propria o di altre profes­sioni sanitarie, con il collegio professionale, con le strutture sanitarie in cui si opera, con la società nel suo complesso.
La deontologia è anche la disciplina che studia ed elabora detti doveri, i principi da cui scaturiscono, la metodologia di formalizzazione delle regole di condotta ed il connesso valore pedagogico. Fra tali doveri possono essere compresi sia quelli legali, sia quelli di carattere eti­co, sia, soprattutto per quanto riguarda i professionisti, quelli previsti da un’apposita codificazione curata dall’associazione di appartenenza dei professionisti stessi.

I termini “diritto”, “etica” e “deontologia” sono di uso corrente per individuare gli ambiti di riferimento entro i quali prendere in considerazione la congruità delle condotte professionali, sia per individuare i principi cui riferirsi in caso di scelte difficili in situazioni problematiche, sia per la valutazione dell’operato professionale in caso di errore od omissione. Il problema è di interesse in relazione proprio alla medicina legale che interviene a vario titolo proprio in que­ste situazioni e che si caratterizza per il fatto di trovarsi ad operare dovendo porre spesso a confronto e distinguere fra i principi etici, le indicazioni delle codificazioni deontologiche e le norme di legge.
Il professionista sanitario è vincolato sia agli aspetti generali, in quanto prima che professionista è egli stesso persona e cittadino, sia a quelli speciali che, proprio in riferimento all’ambito di tutela che la professione garantisce alle altre persone, comportano incombenze specifiche, che non eliminano quelle generali ma le esaltano. Il fatto che vi siano norme di legge specifiche per i professionisti sanitari non significa affatto che il professionista sia esentato dal rispettare anche le norme che lo riguardano come cittadino e in particolare quelle che disciplinano per il cittadino la medesima problematica che si trova ad affrontare come professionista. In altre parole: le norme generali restano uguali per tutti, mentre quelle particolari, da correlare all’esercizio professionale, possono modificarsi, ma solo nel senso di prevedere una condotta più pregnante e qualificata da parte del professionista, nel rispetto dei principi generali di riferimento, non certo per liberarlo dai suoi doveri quale cittadino.
Così i valori di riferimento cui ispirarsi, nell’etica professionale, non si differenziano da quelli che il professionista segue, in ambito etico, quale persona. Anche la deontologia professionale detta norme che qualificano, nel contesto della prestazione professionale, in riferimento a una serie di casi concreti, i doveri che qualunque essere umano ha nei confronti degli altri.

Articolo creato il 6 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.