Medicina legale

Codice deontologico

Il codice deontologico è l’insieme di leggi e regolamenti cui il professionista sanitario deve attenersi nell’esercizio professionale. Tutte le professioni sanitarie che dispongono di un ordine o di un collegio hanno emanato un codice deontologico.
I contenuti dei codici deontologici possono essere presentati con riferimento ai seguenti parametri:

  • Indicazioni circa le caratteristiche generali e l’esercizio della specifica profes­sione con le connesse attività doverose (talora rapportabili a corrispondenti norme di legge).
  • Indicazioni di comportamento in situazioni specifiche (spesso rapportabili a norme di legge).
  • Valutazione di aspetti prettamente etici.
  • Richiamo alle conseguenze disciplinari.

L’ultima edizione del Codice Deontologico Medico è del 1998 e consta di 79 articoli così ripartiti:

  • Oggetto e campo di applicazione (artt. 1 e 2).
  • Doveri generali e obblighi peculiari del medico (artt. 3-16).
  • Rapporti con il cittadino (artt. 17-56).
  • Rapporti con i colleghi (artt. 57-66).
  • Rapporti con terzi (art. 67 e 68).
  • Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e con Enti pubblici e privati (artt. 69-79).

L’articolo 1 del Codice Deontologico sancisce i principi e le regole che il medico deve osservare nell’esercizio della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Il medico, quindi, oltre a soggiacere alla responsabilità penale, civile ed amministrativa, iscrivendosi all’Ordine deve sottostare anche alle sanzioni disciplinari.

Indicazioni circa le caratteristiche generali e l’esercizio della specifica professione
Un elemento caratterizzante i codici deontologici è il fatto che il professionista di riferimento è quasi sempre presentato e descritto, caratterizzandolo, più o meno dettagliatamente, in base alle specifiche funzioni e competenze. Alcuni codici riprendo­no il contenuto dei rispettivi profili professionali o citano il decreto ministeriale con cui è stato approvato il profilo professionale, senza però riproporne il testo.
L’autonomia professionale è espressamente affermata in alcuni codici. È da ritenere che i codici che non ne parlano si riferiscano comunque ai principi generali dell’ordinamento che riconoscono autonomia ad ogni professione sanitaria.
La responsabilità del professionista sanitario è esplicitata ora con riferimento alla sua accezione positiva dell’impegno nell’interesse di salute della persona, ora in quella negativa di essere suscettibile di provvedi­menti disciplinari in caso di mancato rispetto delle indicazioni deontologiche.
La maggior parte dei codici deontologici proclama il dovere di attenersi a cono­scenze scientifiche validate ed aggiornate, nonché effettuare una formazione permanente. A tale riguardo, con il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Art. 16-ter, comma 2), è stato istituzionalizzata l’educazione continua in medicina (ECM), obbligatoria per qualsiasi professionista sanitario.
Tutti i codici deontologici considerano gli argomenti: del consenso, dell’informazione all’assistito (al medico spetta l’informazione su diagnosi, storia na­turale della malattia ed opzioni terapeutiche), del conservare adeguata documentazione dell’attività professionale svolta, del segreto professionale, della riservatezza, dell’anonimato (a proposito delle denunce obbligatorie e dei trattamenti sanitari obbligatori).
Riguardo l’abusivismo, è pre­scritto il dovere di segnalare all’ente professionale di riferimento la circostanza dell’esercizio abusivo praticato da terze persone riscontrato dal professionista.
I rapporti con i colleghi sono di solito trattati separatamente da quelli con altri professionisti sanitari. I principi ai quali il professioni­sta si deve ispirare nei rapporti con i colleghi sono i seguenti: tutela della dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto ed alla solida­rietà; dialogo, rispetto delle idee altrui e delle competenze degli altri professionisti, massima collaborazione. In genere, sono descritte le attività doverose in caso di diversità di opinione.
Riguardo il dovere di segnalare all’ente professionale di riferi­mento ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi, tale dovere può destare qualche perplessità, potendo la segnalazione apparire come delazione. Essa in realtà tale non è: infatti, occorre considerare l’interesse prevalente, che non è la solidarietà con il collega fine a se stessa, bensì l’efficace garanzia della tutela della salute dell’assistito, salute che è sicuramente compromessa da un atteggiamento del professionista che non si ispiri ai principi del codice deontolo­gico e che potrebbe essere ulteriormente compromessa dal mancato attivarsi del col­lega che, a conoscenza della situazione, mantenga un atteggiamento omertoso.
Quasi tutti i codici deontologici trattano il tema del rapporto con operatori della salute appartenenti ad altre professioni sanitarie. Il rapporto con operatori di altre professioni sanitarie si ispira ai tre principi del riconoscimento delle competenze, del rispetto e della collaborazione.
Della tematica dell’onorario gli aspetti considerati sono che l’onorario debba essere indicato preventivamente alla persona, che esso sia conforme ad un riferimento tabellare, talora è citato il nomenclatore tariffario, talora è fatto riferimento a livelli minimi.

Indicazioni di comportamento in specifiche situazioni rapportabili a norme di legge
Alcuni aspetti della codificazione deontologica riguardano problematiche atti­nenti a situazioni particolari, che sono anche affrontati da specifiche e dettagliate norme di legge. Si tratta di temi, ad esempio, quali la fecondazione assistita, la sperimentazione nell’uomo, l’interruzione di gravidanza, la donazione di organi e tessuti, il testamento biologico, l’obiezione di coscienza, la pubblicità sanitaria. Di regola, in questi casi, il codice deontologico conferma i contenuti di queste norme, a volte citando espressamente la legge di riferimento, talora adottando la medesima termi­nologia del pertinente riferimento normativo.
Riguardo il dovere di intervenire in caso di urgenza, l’articolo 8 del codice di deontologia medica indica che “il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare assi­stenza”.

Valutazione di aspetti prettamente etici
È pressoché costante il richiamo a principi quali la tutela della vita e della salute, il rispetto della dignità, dell’autonomia, della libertà e dei diritti umani, la negazione di discriminazioni. È considerato anche il tema dell’assistenza e cure alla fine della vita.

Richiamo alle finalità disciplinari

Tutti i codici indicano che le norme sono vincolanti e che la loro violazione è punibile con sanzioni disciplinari.
L’articolo 2 stabilisce che l’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Tali sanzioni, promosse d’ufficio dal Consiglio dell’Ordine dei Medici ovvero su richiesta del Prefetto o della Procura, sono:

  • Avvertimento: consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa.
  • Censura: è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa.
  • Sospensione dell’esercizio della professione: comporta la sospensione dell’esercizio della professione per una durata da 1 a 6 mesi salvo eventuali condizioni che ne possono prolungare il termine. Si incorre in tale sanzione a seguito di:
    • Emissione di mandato o ordine di cattura.
    • Applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal Giudice, detentiva o non detentiva.
  • Radiazione dall’Albo: è pronunciata contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria. Comporta la decadenza dell’abilitazione, sicché per essere nuovamente iscritto occorrerà ripetere l’esame di abilitazione.
    Si arriva a questa sanzione solamente nei casi di condanna per reati gravi la cui pena massima superi i 5 anni di reclusione (quindi per l’omicidio colposo per il quale “facilmente” il medico può esser condannato non è prevista la radiazione visto che la pena è da 6 mesi a 5 anni di reclusione). Si deve trattare di reati dolosi e che, ad ogni modo, devono essere stati commessi nell’ambito dell’esercizio professionale (ad esempio omissione volontaria della cartella clinica). Inoltre, questo tipo di sanzione può essere impartita qualora lo stesso reato preveda come sanzione accessoria la radiazione dall’albo professionale; in questo caso sarà il Giudice ad aggiungere questa pena dopo aver condannato il medico. L’Ordine, infatti, generalmente sospende la sua decisione in attesa del completamento del processo penale affinché possa regolarsi di conseguenza.

L’articolo 28 del Codice Deontologico vieta alcune attività da parte del medico (in parte sono anche reati), ossia:

  • Comparaggio: consiste nel diffondere specialità medicinali favorendo una casa farmaceutica in cambio di vantaggi (il medico fa il “compare”); è anche un reato penale.
  • Esercizio di farmacie: il medico non deve avere rapporti con le farmacie eccetto per quanto riguarda le presentazione della ricetta.
  • Dicotomia: consiste nella spartizione di onorari da parte di due o più medici che si mettono d’accordo: uno prescrive le indagini e l’altro le esegue (è anche un reato penale).
  • Prestanomismo: il medico presta il suo nome ad altri che possono esser medici, farmacisti o chiunque altro abbia la necessità di far “figurare” il nome di un medico al fine di coprire determinate attività.
  • Commercio di campioni: al massimo il medico li può distribuirli gratuitamente.
  • Commercio di forniture di apparecchi.
  • Divieto di apertura non autorizzata di luoghi di cura: c’è una apposita normativa che prevede precise autorizzazioni in materia.
  • Divieto di uso non autorizzato di radiazioni ionizzanti: è necessaria una precisa autorizzazione rilasciata solo dietro osservanza di criteri molto rigidi.
  • Pubblicità: in gran parte è proibita; anche la targa messa al di fuori dello studio, così come la pubblicità sui giornali, ecc., devono essere approvati dall’Ordine.
    Non bisogna ovviamente fare usurpazione di titoli: non si può scrivere “specialista in…” se non si ha quel titolo.

Le norme deontologiche descrivono la condotta più opportuna in situazioni genericamente delineate; di conseguenza è auspicabile che, di fronte a situazioni non esattamente corrispondenti alle previsioni del codice deontologico, il codice deontologico stesso non sia, per il professionista, la giustificazione per un comportamento automatico ed acritico. Il codice è un imprescindibile punto di riferimento, ma il professionista sanitario deve sempre manifestare consapevolezza e maturità e considerare il codice come guida all’obiettivo fondamentale, che non è il codice in sé e per sé, bensì, il comportamento responsabile.

Articolo creato il 6 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.