Medicina legale

Medicina legale

La medicina legale è il settore scientifico-disciplinare della medicina che ha per oggetto l’essere umano, vivente e cadavere, ed il materiale biologico di prove­nienza umana, nei loro rapporti con le norme codificate del diritto e della deontolo­gia professionale nonché con i principi della bioetica. Il termine “medicina” in questo contesto sta a significare non tanto l’esercizio dell’attività di medico, quanto piuttosto l’area scientifica vasta in cui rientrano le competen­ze di tutte le professioni sanitarie.
Sono settori specialistici della medicina legale: tossicologia forense, genetica forense, psicopatologia forense ed antropologia forense. A questi se ne stanno aggiungendo altri come l’entomologia forense.
Sono branche della medicina legale:

  • Medicina giuridica Comprende gli studi medico-legali che mirano alla conoscenza ed alla soluzione dei problemi generali, all’elaborazione del materiale oc­corrente all’opera legislativa, alla segnalazione di eventuali deficienze del diritto co­dificato, alla creazione di nuovi istituti giuridici; in una parola il complesso di tutta quanta l’attività dottrinale e critica che concorre alla formazione ed all’evoluzione del diritto. La medicina giuridica esplica dunque la sua funzione prevalentemente nell’ambito del diritto condendo.
  • Medicina forense È una scienza di applicazione, la quale utilizza le conoscenze mediche per la valutazione giuridica degli innumeri casi concreti di natura biologica offerti dalla pratica forense.
  • Medicina legale clinica In tale branca rientrano le attività specialistiche connesse a tematiche quali la re­sponsabilità del professionista sanitario nella sua globalità (intesa in relazione non solo quindi alla colpa nell’esercizio professionale, ma anche come impegno alla tutela dei diritti del paziente, in relazione, per esempio, all’informazione ed all’autodeter­minazione, ai bisogni dei soggetti deboli ed incapaci, all’accanimento terapeutico, al­la riservatezza) e la corretta gestione, anche in relazione alle esigenze giuridiche, di casi in cui si sospetti un delitto (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, ab­bandono di incapace, violenza sessuale, lesioni personali, omicidio). Tali attività han­no, quali finalità, non direttamente le esigenze giudiziarie, ma quelle volte alla tutela della salute del singolo o della collettività e, quale metodologia d’approccio pratico, non quella di carattere peritale condizionata dai quesiti preconfezionati da parte di un committente tecnico giurista e dettati da esigenze di giustizia, ma quella degli interventi al letto del paziente e delle consulenze, volti ad individuare con precisione i problemi di pertinenza medico-legale, ed a fornire le indicazioni per le possibili soluzioni, con l’obiettivo fondamentale di rendere concreto il diritto alla tutela della salute del singolo e con gli obiettivi secondari, secondo i casi, o di favorire l’acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di elementi di pertinenza bio­logica idonei, nell’ipotesi di avvenuto delitto, a circostanziare il fatto (prelievi di ma­teriale biologico o di indumenti e relativa custodia e corretta gestione), o di prevenire delitti prevenibili, quali lesioni personali colpose od omicidi colposi correlati ad inadeguato esercizio professionale, a mancata interazione fra professionisti sanitari, a difetti nell’organizzazione.

Infine, la medicina legale non è disciplina di supporto alla cosiddetta medicina difensiva, che ha per obiettivo principale la prevenzione di sanzioni per il professionista e che si ispira quindi alla tutela degli interessi del professionista stesso e non a quelli della persona assistita, potendo portare ad interventi non sempre coerenti con i bisogni ed i diritti della persona. Si pensi, per esempio, al concetto (divenuto luogo comune) di consenso informato che, elaborato a garanzia dell’autodeterminazione della persona e consistente in un pro­cesso diluito nel tempo che si compone di varie attività (l’ascolto della persona, la sua informazione, la consapevolezza, l’elaborazione della scelta, la decisione, la possibi­lità di ripensamento), è oggi riduttivamente divenuto, nella spregevole concezione di chi pratica la medicina difensiva, un modulo di carta che è dimostrativo del corretto comportamento professionale se reca in calce la firma del paziente, e ciò sempre e comunque, a prescindere dalle modalità con cui questa firma è stata raccolta, moda­lità che invece sono determinanti per dare autentico valore al documento.

La metodologia medico-legale si basa su:

  • Diagnosi medico-legale, tramite:
    • Anamnesi generale.
    • Anamnesi lavorativa.
    • Anamnesi patologica.
    • Esame obiettivo.
    • Esami complementari.
    • Indagini collegiali.
  • Prognosi medico-legale, che può essere:
    • Di durata.
    • Di guaribilità.
    • Di recidiva.
    • Di letalità.
    • Immediata o lontana.
    • Realizzabile o irrealizzabile.
    • Definitiva o rivedibile.
  • Giudizio medico-legale, che può essere:
    • Di certezza.
    • Di probabilità.
    • Di possibilità
    • Di esclusione.

Articolo creato il 16 settembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.