Medicina legale

Infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro viene inteso come avvenimento sfortunato, improv­viso, imprevisto, accidentale (l’incontro tra la causa lesiva e il lavoratore è del tutto casuale; tuttavia non dipende da caso fortuito o da forza maggiore, bensì è legata alla pericolosità della prestazione d’opera), indipendente dalla volontà di chi lo subisce ed anormale rispetto al regolare andamento del lavoro. I suoi elementi costitutivi sono: la causa violenta, l’occasione di lavoro e il danno all’integrità psicofisica del lavoratore.

  • La causa violenta (o elemento eziologico) rappresenta un evento di qualsiasi natura che abbia i requisiti di esteriorità, di idoneità lesiva e di concentrazione cronologica. Ciò differenzia l’infortunio dalla malattia professionale che, invece, si sviluppa nel corso di molto tempo (anche anni). In altre parole, deve trattarsi di una forza che agisce ab estrinseco, che sia dotata di una certa valenza traumatica o patogena e che eserciti la sua azione in un intervallo brevissimo di tempo (esempio la rottura di una gru che precipita su un operaio).
    La causa violenta produttiva dell’infortunio lavorativo è rappresentata da agenti esterni, dotati di idoneità lesiva e di concentrazione cronologica, è quest’ultimo il requisito principale che differenzia l’infortunio dalla malattia professionale (che invece si sviluppa nel corso di molti anni).

    • Esteriorità: è propria delle azioni nocive estranee all’organismo dell’infortunato, che operano “ab estrinseco”. Tali sono le energie meccaniche e i traumatismi in genere, l’energia elettrica, elettromagnetica, radiante e termica, le sostanze tossiche, le asfissie meccaniche, i microrganismi patogeni e i traumi psichici.
    • Idoneità lesiva: va intesa nel senso che la capacità di provocare l’infortunio è ammessa per tutte quelle azioni anormali rispetto al regolare andamento del lavoro, capaci di produrre lesioni corporali da cui derivi la morte o un’inabilità. Pertanto non costituiscono infortunio le lesioni di lieve entità (ad esempio la semplice ecchimosi o l’escoriazione circoscritta) che non danno luogo a un’inabilità né impediscono la normale ripresa del lavoro.
    • Concentrazione cronologica: si riferisce alla durata del contatto tra l’agente esterno e l’organismo del lavoratore, senza che sia necessaria la ripetizione della sua azione o il prolungamento di essa oltre determinati limiti di tempo.
    • Concause: preesistenti, simultanee o sopravvenute, non escludono l’indennizzabilità dell’infortunio. Di fatto l’infortunio può essere determinato da una sola causa oppure da un concorso di cause la cui presenza può agire in vario modo.
      La concausa di infortunio è rappresentata da tutti quegli stati pre-esistenti che rendono possibile o favoriscono il verificarsi dell’infortunio stesso come, ad esempio, le cadute durante il lavoro di chi è affetto da vertigini, da difetti visivi o da claudicazione.
      La concausa di lesione è rappresentata da stati patologici pre-esistenti come, ad esempio, il diabete che trasforma una ferita di un arto inferiore in una vasta ulcerazione cancrenosa prolungando l’inabilità temporanea al lavoro, o da complicazioni sopraggiunte che aggravano il decorso dell’infortunio.
      La concausa di inabilità comprende gli esiti di un infortunio pregresso o di eventi extra-lavorativi che incidono sulle conseguenze menomative del successivo infortunio, aggravando il grado complessivo di inabilità permanente. Un esempio è dato dal monocolo che diviene cieco per la perdita dell’occhio superstite.
  • L’occasione di lavoro (o elemento circostanziale) esprime il rapporto esistente tra il lavoro e l’infortunio ed è il requisito che differenzia l’infortunio lavorativo dalla disgrazia accidentale. L’occasione di lavoro presuppone che l’infortunio sia avvenuto sul posto di lavoro (rapporto topografico) e durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico), ma soprattutto necessario è il rapporto eziologico col lavoro che presuppone il rischio professionale e la finalità di lavoro, entrambi connaturali alla prestazione lavorativa.
  • L’evento dannoso (o elemento consequenziale) è rappresentato dalla morte oppure da una lesione perso­nale da cui derivi un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale) ovvero un’inabilità temporanea al lavoro assoluta (che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni).

Circostanze che escludono l’indennizzo di un evento infortunistico sono il dolo o la colpa grave del lavoratore: salire su di un’impalcatura dopo aver assunto alcolici o stupefacenti, configura una colpa grave così, come nell’infortunio in itinere, l’inosservanza delle norme del codice della strada.
Secondo l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta un’occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro o un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione al lavoro per più di 3 giorni. Agli effetti del presente decreto è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa.

  • Rischio generico: è rappresentato da un situazione di pericolo che grava in eguale misura sul lavoratore intento alla propria opera come su ogni altro individuo (ad esempio rischio che ci sia un terremoto).
  • Rischio generico aggravato: è quello che incombe su ogni cittadino ma grava in misura maggiore, per frequenza o entità, su coloro che disimpegnano determinate attività lavorative (ad esempio, il muratore che si trova su una passerella durante un terremoto).
  • Rischio specifico: è quello strettamente inerente alle condizioni fisiche di determinate attività lavorative e incombe in modo esclusivo o nettamente preponderante su coloro che esplicano mansioni peculiari.

Quando si verifica un infortunio sul lavoro sorgono obblighi di segnalazione da parte dell’assicurato, del datore di lavoro e del medico che ha presentato assistenza:

  • L’assicurato è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche di lieve entità. La mancata denuncia dell’infortunio da parte del lavoratore non fa venire meno il principio dell’automaticità dell’assicurazione, ma il lavoratore perde il diritto di indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizie del fatto.
  • Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’INAIL entro 2 giorni dalla notizia gli infortuni di cui siano stati colpiti i proprio dipendenti. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico, redatto dal medico curante o dal medico di pronto soccorso ospedaliero. Se si tratta di infortunio mortale o per il quale si prevede il pericolo di morte, la denuncia deve essere inoltrata per telegrafo entro 24 ore dal fatto.
  • Al medico che ha prestato le prime cure spetta redigere i certificati relativi; il primo certificato medico di infortunio, da compilarsi sugli appositi moduli, fornisce le notizie circa le modalità e le conseguenze dell’infortunio. Il medico certificante è tenuto all’obbligo di referto o rapporto nei casi di morte o lesione personale grave o gravissima commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il medico è altresì tenuto a inviare subito al datore di lavoro la notificazione dell’infortunio, in duplice copia, una delle quali è destinata all’INAIL. Ovviamente, non compete al medico curante formulare un giudizio sul grado dell’inabilità, che spetta invece ai medici dell’INAIL.

Articolo creato il 14 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.