Medicina legale

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un’assicurazione sociale che prevede un ristoro per coloro che ricevono un danno (infortunio o malattia professionale) sul lavoro e dal lavoro. Come l’INPS, è una forma di previdenza sociale che interessa i lavoratori assicurati.
Questo istituto, posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro, esercita l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. I ferrovieri afferiscono a istituzioni parallele ma autonome.
All’INAIL sono affidati numerosi compiti. In linea di massima essi rappresentano forme di ristoro del danno da lavoro sia per ciò che attiene la temporanea incapacità di lavorare sia per ciò che attiene il danno permanente. Ulteriori presta­zioni riguardano la fornitura di protesi e le provvidenze ai superstiti.
Mediante la propria organizzazione amministrativa, legale e sanitaria, detto Istituto provvede anche all’assistenza dei grandi invalidi del lavoro e gestisce l’assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dalla sostanze radioattive.
L’articolo 1 comprende l’elenco delle attività protette tenendo conto di due criteri: tipo di strumenti adoperati e genere di attività esercitata.
A seguito d’infortunio sul lavoro, ovvero di infortunio in itinere, il lavoratore subisce un’inabilità lavorativa e pertanto gli spettano dei benefici economici. L’inabilità lavorativa può essere:

  • Inabilità permanente assoluta: toglie per tutta la vita l’attitudine lavorativa (è la cosiddetta “morte” lavorativa del soggetto).
  • Inabilità permanente parziale: diminuisce solo in parte l’attitudine al lavoro ma in modo essenziale e per tutta la vita.
  • Inabilità temporanea assoluta: diminuisce completamente l’attitudine lavorativa ma solo per un periodo di tempo determinato (è quello che volgarmente viene detto “mi prendo in giorni di malattia”).

Le prestazioni assicurative previste per il lavoratore infortunato possono essere divise in:

  • Prestazioni economiche, tra cui:
    • Indennità giornaliera: è tipicamente per i soggetti con inabilità temporanea assoluta; decorre dal 4° giorno successivo all’infortunio ed è pari al 60% della retribuzione; i primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro.
    • Franchigia: si costituisce quando l’attitudine al lavoro è ridotta fino al 5%.
    • Indennizzo in conto capitale: si costituisce quando l’attitudine al lavoro è ridotta tra il 6 e il 15%.
    • Rendita per inabilità permanente: si costituisce quando l’attitudine al lavoro è ridotta di più del 15%; il valore della rendita è calcolato in relazione al salario ed ha aliquote crescenti al crescere della percentuale di inabilità.
    • Assegno per assistenza personale e continuativa: è erogata solamente ai cosiddetti grandi invalidi del lavoro (80% almeno di inabilità) che hanno necessità di questa ulteriore integrazione alla rendita poiché gravemente menomati e compromessi nella vita.
    • Rendita ai superstiti dell’assicurato: viene conferita qualora dall’infortunio esiti la morte del lavoratore ed è integrato dall’assegno funerario quale sussidio per le spese occorse (si noti che questa rendita non è una reversibilità ereditata come le altre ma è corrisposta di diritto ai superstiti che hanno subito la perdita).
    • Assegno mensile permanente: è concesso alla vedova e agli orfani di un grande invalido del lavoro deceduto per cause non concernenti il lavoro.
  • Prestazioni sanitarie, tra cui:
    • Cure mediche e chirurgiche.
    • Fornitura e rinnovo protesi.
    • Prestazioni integrative.
    • Disposizioni speciali per l’ernia addominale.

Articolo creato il 14 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.