Medicina legale

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

La piena capacità di agire viene formal­mente riconosciuta al compimento del 18° anno di età. Capita che alcune persone non abbiano raggiunto, a questa età, capacità sufficienti a svolgere tutti gli atti autonomamente (si pensi alle forme di ritardo mentale, agli esiti di traumi crani­ci) come pure che altri individui, avendola acquisita, l’abbiamo persa (la vecchiaia, con tutele sue forme patologiche, ne è lo specchio più chiaro). Per tutte queste persone il codice civile prevede forme di tutela, a garanzia dell’esercizio di tutti i diritti dell’interessato.

L’interdizione, disciplinata dall’articolo 414 del Codice Civile, è la situazione per la quale un soggetto è abitualmente in stato di infermità mentale tale da essere incapace di provvedere ai propri interessi. Queste persone secondo la legge devono essere interdette dal tribunale su istanza di chi ne ha interesse (in genere si tratta di un familiare, del medico di famiglia, del medico specialista che ha in cura il paziente, dalle forze pubbliche) presso il Giudice Tutelare.
Sarà il giudice ad emettere sentenza di interdizione scegliendo un tutore, generalmente tra i parenti, oppure nominando un soggetto terzo di ineccepibile condotta se il giudice lo riterrà necessario. Il tutore sostituisce l’interdetto negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Si definiscono atti di ordinaria amministrazione quelli che si compiono quotidianamente (ad esempio, recarsi a scuola, comprare il pane, regalare qualcosa, ecc.) mentre sono definiti atti di straordinaria amministrazione quelli che si compiono occasionalmente e che richiedono una valutazione più approfondita nel compimento dello stesso (matrimonio, acquisto di un immobile, costituzione societaria, ecc.).
Il tutore deve rendere conto ogni anno al giudice tutelare della sua attività salvo i casi di straordinaria amministrazione per i quali deve prima chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare che lo ha nominato. L’interdizione comporta di fatto la perdita della capacità di agire, con la conse­guenza che l’interdetto non può disporre dei propri beni da amministrare, non può contrarre matrimonio, non può lasciare disposizioni testamentarie, non può donare, non può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; gli rimane solo la capacità elettorale.
Visto che gli anziani sono più spesso coinvolti in queste procedure, bisogna evitare di incorrere nell’errore di attribuire automatico valore di infermità al naturale affievolirsi delle performances psichiche dell’anziano. In altri termini non sono sufficienti incertezze nel funzionamento di memoria o attenzione, oppure qualche “stranezza” comportamentale per autorizzare il ricorso a modalità giuridiche di tutela dell’infermo, ma so­lo documentate infermità di mente che configurino quadri di patologia mentale ben evidenti e che espongano l’anziano alla necessità di una “adeguata protezione”.
Secondo presupposto per un giudizio di interdizione è che l’in­fermità sia “abituale“. Può essere definita tale una infermità quando la sua espressi­vità clinica, in termini di durata nel tempo, sia tale da qualificarla come habitus nor­male del soggetto (ancorché in presenza di lucidi intervalli). Ne deriva che non è abituale un’infermità che comporti episodi di squilibrio – e quindi compromissione solo momentanea della capacità di badare ai propri interessi – fra lunghi periodi di adeguatezza, così come non può avere rilevanza un mero periodo di ricaduta.
Potranno essere qualificate infermità abituali le forme di ritardo mentale, le demenze e più in generale di­sturbi mentali organici; inoltre possono esserlo – ma devono passare al filtro della valutazione caso per caso – i disturbi schizofrenici ed ancor di più quelli dell’umore.

L’inabilitazione, disciplinata dall’articolo 415 del Codice Civile, è la situazione per la quale un soggetto è abitualmente in stato di infermità mentale che non è talmente grave da poter gestire i propri interessi. Possono essere inabilitati anche:

  • (Art. 4152 c.c.) coloro che per prodigalità (cioè coloro che non comprendendo il valore dei soldi li spendono per motivi futili e frivoli) o per abuso abituale di sostanze alcoliche o di stupefacenti espongono sé o lo proprio famiglia a gravi pregiudizi economici.
  • (Art. 4153 c.c.) il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente (salvo che vengano considerati interdetti e ritenuti incapaci di provvedere ai propri interessi).

Queste persone secondo la legge devono essere inabilitate dal tribunale su istanza di chi ne ha interesse (in genere si tratta di un familiare, del medico di famiglia, del medico specialista che ha in cura il paziente, dalle forze pubbliche) presso il Giudice Tutelare.
Sarà il giudice ad emettere sentenza di interdizione scegliendo un curatore, generalmente tra i parenti, oppure nominando un soggetto terzo di ineccepibile condotta se il giudice lo riterrà necessario. Il curatore si prende “cura” dell’inabilitato e lo affianca (quindi non lo sostituisce come il tutore) solamente negli atti di straordinaria amministrazione.
Il curatore deve rendere conto al giudice tutelare delle proprie scelte in cui affianca l’inabilitato chiedendo sempre l’autorizzazione al giudice per atti di particolare entità economica (senza autorizzazione l’atto sarebbe nullo).

L’amministrazione di sostegno, disciplinata dalla legge 6/2004, è la situazione per la quale un soggetto che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, necessita dell’assistenza di un amministratore di sostegno.
Accertata la ricorrenza di una limita­zione – anche temporanea – alla capacità di provvedere ai propri interessi il giudice tutelare definisce, nel suo provvedimento, contenuto e modalità degli interventi del­l’amministratore di sostegno, fissando anche la durata del suo incarico. Dalla pronuncia (come nei casi di interdizione o inabilitazio­ne) non ne derivano automaticamente limiti alla capacità di agire, ma il giudice tu­telare dovrà entrare nel dettaglio, precisando quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, ma anche quali atti il beneficiario può compiere con la sola assistenza dell’amministratore di sostegno. Per tutto il resto il paziente conserva la capacità di agire in autonomia.
Questa figura può anche essere designata dal malato stesso (anche se la nomina deve sempre esser fatta con sentenza del giudice tutelare previa istanza di amministrazione di sostegno): si pensi ad un direttore di una grossa azienda che scopre di avere i primi segni della malattia di Alzheimer e che in previsione di quello a cui andrà incontro pianifica il suo futuro indicando chi “gradirebbe” come amministratore dei propri interessi (limitandosi solamente a quanto espressamente indicato per le sue funzioni).
Il ruolo di amministratore di sostegno non può essere rivestito dagli operatori pubblici e sanitari che hanno in cura il caso.
Una importante novità che riguarda i sanitari è contenuta poi nell’art. 407 c.c. che prevede espressamente che “i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a pro­porre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art.407 o a fornirne comunque notizia al pub­blico ministero“. V’è dunque un obbligo a proporre l’apertura di una Amministrazione di sostegno, reso tale proprio dalla volontà di supportare, sostenere, aiutare una per­sona in difficoltà che si trovi, anche temporaneamente, nell’impossibilità di far fronte alle sue necessità di cura, tutela della sua persona nel senso più ampio del termine.
Può essere nominato un Amministratore di sostegno dal giudice tutelare allo scopo di vicariare o sostenere la volontà in pazienti che non abbiano qualità co­gnitiva sufficiente ad esprimere un consenso valido. Ci si riferisce tanto a situazioni “croniche” quanto “acute”. Nel primo caso può essere d’aiuto a pazienti con stabilmente ridotta, limitata o assente capacità di consentire, per i quali è stata postulata la possibilità di inserimento in strutture riabilitative (si pensi ai tanti anziani inseriti in strutture protette) di cui poco o nulla siano consapevoli. In questi casi l’apertura di una amministrazione di sostegno garantirebbe la tutela della salute dell’interessato in una cornice di legittimità tanto per il paziente – visto che l’amministratore ha l’ob­bligo di coinvolgere il giudice tutelare in caso di conflitto di opinioni con il suo assi­stito (Art. 410 c.c.) – quanto per i sanitari che lo hanno in cura ed assistenza, che po­trebbero operare in un contesto chiaro e ben definito.
L’amministratore di sostegno può essere d’aiuto anche nei casi di interventi sani­tari in “acuzie”, sempre quando manchi la capacità di fornire un valido consenso; fat­ti salvi i trattamenti di assoluta urgenza, che comunque si possono effettuare avva­lendosi dell’esimente dello stato di necessità (Art. 54 del c.p. ), molto spesso i medici si trovano di fronte a pazienti che non sono in grado di fornire un consenso, che hanno necessità terapeutiche (si pensi alle tanto frequenti fratture di pazienti anziani, che giungono in ospedale in stato confusionale, o che non sono in grado di pronunciare un consenso valido) e che non abbiamo una forma di tutela giuridica. A questi casi una soluzione viene offerta dall’art. 405 c.c. che prevede espressamente che il giudice tutelare, in tutti i casi in cui “ne ravvisa la necessità… adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata…. e può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere“. In altri termini il giudice nomina un Amministratore con il solo scopo – e per il so­lo tempo – di fornire il consenso all’atto e di seguire, con quello spirito critico che al paziente in quel momento manca, tutte le vicende sanitarie, garantendo così una vera forma di tutela della salute.

Articolo creato il 6 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.