Medicina legale

Medico come ausiliario di polizia giudiziaria

L’articolo 248 del Codice di Procedura Penale prevede il medico come ausiliario di polizia giudiziaria, la quale può incaricare il medico a svolgere un’attività obbligatoria (rifiutandosi, il medico potrebbe incorrere nel reato di rifiuto di atti legalmente dovuti secondo l’articolo 366 del Codice di Procedura Penale) e gratuita. In questa sede il medico assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed è tenuto all’obbligo del segreto d’ufficio (che è diverso e più importante del segreto professionale).
Le attività che possono essere richieste al medico possono essere:

  • Ispezione di cadavere.
  • Ispezione personale.
  • Perquisizione personale.

Queste attività possono essere richieste a qualunque medico, non necessariamente uno specialista in medicina legale. Il medico non può agire invasivamente perché non è prevista finalità terapeutica (tra gli atti invasivi sono compresi il prelievo di sangue, la radiografia, ecc. per i quali è necessario il consenso). Se il soggetto si rifiuta non può essere costretto anche se questo potrebbe esser utilizzato contro di lui durante un eventuale procedimento penale.
Altri compiti che, invece, possono essere richiesti esclusivamente ad uno specialista in medicina legale sono:

  • Consulente tecnico del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.p.): è nominato dal Pubblico Ministero durante le indagini iniziali in casi di morte improvvisa o quando è necessario a causa di indagini mediche specifiche. Un medico in tale veste può intervenire per:
    • Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), come l’autopsia, che vengono disposti dal PM senza l’autorizzazione del giudice terzo perché c’è il rischio che le prove vengano compromesse (ad esempio il cadavere potrebbe andare in putrefazione).
    • Incidente probatorio (art. 392 c.p.p.): nel caso in cui le indagini non fossero urgentissime (come l’autopsia) si procede ad ulteriori indagini previa autorizzazione da parte del giudice terzo rappresentato o dal Giudice dell’Indagine Preliminare (GIP) o dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) a seconda della fase del procedimento.
    • Fase dibattimentale (art. 233 c.p.p.): anche in questa fase il PM può richiedere delle indagini di tipo medico. La fase dibattimentale si tiene presso tre tipi di tribunali: il tribunale monocratico si occupa di reati minori ed è composto da un solo giudice; il tribunale di primo grado è invece composto da 3 giudici; la Corte d’Assise si occupa di reati più gravi come gli omicidi dolosi ed è composto da 2 giudici togati e 5 giudici popolari.
  • Perito: viene nominato da un giudice a qualsiasi livello (GIP, GUP o Giudice del Dibattimento) quindi sia durante l’incidente probatorio, sia durante il dibattimento. La perizia (art. 220 c.c.p.) consta di:
    • Giuramento (art. 226 c.p.p.), per il quale il medico deve bene (affidabilità tecnica) e fedelmente (affidabilità morale) procedere, anche perché il falso in perizia è un grave reato.
    • Perizia scritta (costituita da un “preambolo”, una “parte analitica” che racchiude i dati tecnici ed è la parte più importante e che deve essere fedele, una “parte sintetica” che può contenere anche aspetti personali ed è quindi meno soggetta al rischio di reato di falso in perizia rispetto alla parte analitica, e le “conclusioni”) per mantenere memoria vista la complessità dei processi.
    • Parere orale.
    • Esame in dibattimento (o cross examination) con quesiti e discussione su richiesta del Giudice, del PM e degli avvocati difensori; questa parte teoricamente potrebbe esser saltata ma raramente nessuno ha da sottoporre quesiti.
  • Consulente tecnico di parte: è nominato dalla difesa (a spese dell’imputato) è può essere nominato al di fuori dei casi di perizia, in sede di perizia o durante il dibattimento, quindi in ogni momento del procedimento.

Articolo creato il 6 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.