Medicina legale

Invalidità civile

L’invalidità civile è una forma di assistenza sociale erogata dallo Stato che prevede benefici economici e non economici e che non è subordinata al versamento di contributi previdenziali; è quindi valida per tutti i cittadini.
Più nello specifico, l’invalidità civile è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipi­che della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito non riconducibile a causa di guerra, di lavoro o di servizio. In linea generale l’invalidità viene espressa in termini percentuali, tranne per sordità e sordomutismo.
La cecità civile viene definita in modo descrittivo, ma comunque codificato: assoluto, con residuo visivo superiore a 1/20 o decimista (cioè con residuo visivo tra 1/10 e 1/20); viene considerata sorda prelinguale la persona affetta da disabilità sensoriale dell’udito con sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguag­gio parlato.
L’invalidità civile si basa sull’articolo 38 della Costituzione che sancisce che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I minori e gli inabili hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

È considerato invalido civile il cittadino di età compresa fra 18 e 65 anni che presenta infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente con riduzione, quindi, della capacità lavorativa generica di almeno il 33%, ovvero con capacità lavorativa generica residua almeno del 67%. La capacità lavorativa generica è considerata come una media capacità di lavoro di manodopera non specializzata.
Particolare tutela è accor­data ai minori di anni 18 che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età; tali soggetti ricevono l’indennità di frequenza nel caso in cui siano costretti a frequenta­re centri di riabilitazione.
Agli ultra sessantacinquenni, prescindendo da even­tuali infermità e ricorrendo taluni requisiti reddituali (in mancanza di reddito o con reddito inferiore ai limiti stabiliti per legge), è accordato l’assegno sociale (che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale).
La particolare tutela della invalidità civile è accordata, dunque, soprattutto ai soggetti in età lavorativa con una logica molto semplice: se il cittadino è portatore di infermità che gli rendono difficile l’inserimento nel mondo del lavoro, lo Stato, previo riconoscimento del suo status di invalido, interviene inserendolo in speciali elenchi e prevedendo l’obbligatorietà per le imprese (pubbliche e private) e per la Pubblica Amministrazione di assumere una certa quota di invalidi (collocamento obbligatorio); qualora le infermità siano di reale ostacolo allo svolgimento di un qualsivoglia lavoro (ossia configurino una invalidità di oltre il 74%), il cittadino ha diritto a provvidenze economiche che si concretizzano in un assegno mensile di as­sistenza (per invalidità fino al 99%) ovvero in una pensione di inabilità (per invali­dità del 100%). La pensione non è reversibile agli eredi aventi diritto; dopo i 65 anni viene convertita in assegno mensile a carico dell’INPS.
Una particolare circostanza si verifica allorquando il soggetto, oltre ad aver perso ogni capacità lavorativa, non sia autonomo (perché non deambulante o non autosufficiente). In questo caso viene erogata l’indennità di accompagnamento.
I benefici di cui sopra, però, sono legati anche a requisiti di carattere economico: pur in presenza di minorazioni che riducono grandemente o aboliscono la possibilità di lavoro, il legislatore ha previsto dei redditi al di sopra dei quali non possono esse­re concessi l’assegno mensile e la pensione di inabilità ovvero l’indennità di frequenza per i minori. L’unico beneficio ad essere totalmente svincolato dai requisiti di carattere economico è l’indennità di accompagnamento che viene concessa indipendentemente dal reddito.
Le categorie per la collocazione nelle liste protette e lavoro protetto sono:

  • Invalidi di guerra, civili e militari.
  • Invalidi per servizio militare.
  • Invalidi per servizio civile.
  • Invalidi del lavoro per infortunio o malattia professionale.
  • Soggetti ciechi o riduzione della vista fino a 1/10 con correzione.
  • Sordomuti.
  • Orfani e vedove dei caduti in guerra o nel lavoro o per causa di servizio.
  • Figli e mogli degli invalidi.
  • Ex tubercolotici.

Lo scopo ultimo della valutazione medico-legale è la quantificazione percentuale delle infermità. Questa valutazione viene effettuata utilizzando tabelle che prevedono almeno tre circostanze:

  • Menoma­zioni valutate con percentuali “fisse”.
  • Menomazioni valutabili in un “range” di per­centuale.
  • Fasce percentuali di invalidità.

Qualo­ra la menomazione in esame non fosse presente nelle tabelle, è ammesso il ricorso al criterio “analogico e proporzionale” ossia ad una valutazione per similitudine ri­spetto ad altra infermità riportata in tabella.
Problemi particolari sorgono allorquando si debbano valutare, nello stesso sogget­to, più infermità insieme. Ovviamente la somma di più infermità non deve superare il 100%.
Infermità diverse che interessano lo stesso soggetto sono distinte in concorrenti (se insistono sullo stesso distretto organo-funzionale) e coesistenti (se insistono su distretti distinti). Le infermità concorrenti si sommano mediante un calcolo aritmetico “secco” (ad esempio, 40% + 30% = 70%) mentre le infermità coesistenti si sommano con calcoli detti “a scalare” e per i quali esistono varie formule (di Balthazard, calcolo salo­monico, ecc.).

L’invalidità civile garantisce provvidenze di natura sanitaria, economica e assistenziale:

  • Assistenza sanitaria: gli invalidi e i mutilati civili, al pari di ogni altro cittadino, fruiscono dell’assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In quanto portatori di minorazioni congenite o acquisite, fruiscono dell’assistenza sanitaria specifica e protesica, domiciliare od ospedaliera, nell’ambito dei servizi dell’ASL, per le cure di riabilitazione e fornitura di apparecchi di protesi ortopediche nonché oculari ed estetiche, idonee al recupero della capacità lavorativa.
  • Collocamento obbligatorio: questo provvedimento viene attuato per consentire a vastissime categorie di cittadini minorati l’assunzione presso la pubblica amministrazione e le aziende private. Fruiscono dell’assunzione obbligatoria (soggetti collocabili) coloro che non abbiano superato il 55° anno di età e siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa generica nella misura superiore al 45%. Non possono essere avviati al collocamento obbligatorio (soggetti incollocabili) coloro che hanno un’invalidità inferiore al 46% e quelli che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di danno alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (infatti, requisito per l’ammissibilità ai concorsi riservati per il collocamento obbligatorio è che il lavoro sia confacente e compatibile con l’invalidità e che non metta a rischio il lavoratore, i suoi compagni e gli impianti).
  • Esenzione dal ticket sanitario: è concessa agli invalidi civili con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (67%) e ai minori con difficoltà persistenti.
  • Indulto: è riservato ai soggetti carcerati o con pendenze giudiziarie con invalidità maggiore del 71%.
  • Assegno mensile: è concesso ai mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% nonché ai sordomuti e ai ciechi parziali, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, incollocati al lavoro e per il tempo che sussiste tale stato di non collocamento.
  • Pensione di inabilità: è concessa, a carico dello Stato, ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti, di età compresa fra i 18 e i 65 anni, colpiti da totale inabilità (invalidità del 100%) al lavoro. La pensione non è reversibile agli eredi aventi diritto. Dopo il compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità viene convertita nella pensione sociale a carico dell’INPS.
  • Indennità di accompagnamento: è concessa ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti e ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale (invalidità del 100%) per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua. L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche dopo il compimento dei 65 anni e prima del compimento degli anni 18. Non è, invece, concessa agli invalidi ricoverati gratuitamente in istituti.
  • Pensione sociale: erogata dall’INPS, è riconosciuta al compimento del 65° anno di età agli invalidi civili e agli inabili civili, al posto dell’assegno mensile o della pensione di inabilità.
  • Indennità di comunicazione: è concessa ai sordomuti prelinguali (praticamente dalla nascita) se la sordità non è di natura esclusivamente psichica. Non è reversibile ai superstiti.
  • Indennità di frequenza: è concessa ai mutilati e invalidi civili minori di anni 18 che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. La stessa indennità compete ai minori ipoacusici che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio minore nelle frequenze 500, 1.000, 2.000 Hertz.

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.