Medicina legale

Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è una forma di assistenza sociale che tutela tutti i cittadini per garantire il diritto alla salute (articolo 12 della Costituzione).
Istituito con la legge 833/1978, è il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.
Il Servizio Sanitario Nazionale è sostenuto dalla fiscalità generale e dalle entrate dirette, percepite dalle ASL, pervenute attraverso i ticket sanitari e le prestazioni a pagamento.
La legge 833/1978, inoltre, intende perseguire ulteriori obiettivi:

  • Educazione sanitaria.
  • Prevenzione delle malattie e degli infortuni.
  • Diagnosi e cura delle malattie.
  • Riabilitazione per inabilità fisica e psichica.
  • Controllo della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro.
  • Igiene degli alimenti e delle bevande.
  • Controllo della sperimentazione dei farmaci.
  • Formazione professionale e aggiornamento scientifico.

Gli organi dello Stato che appartengono al SSN sono: il Consiglio Sanitario Nazionale (che decide la politica sanitaria nazionale, elabora ed attiva il piano sanitario nazionale), l’Istituto Superiore di Sanità (organo tecnico-scientifico dotato di autonomia scientifica) e l’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Le Regioni, invece, esercitano funzioni legislative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, funzioni amministrative proprie o loro delegate. Alla gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo uniforme sull’intero territorio nazionale mediante una rete completa di Aziende Sanitarie Locali (ASL). Una ASL è un complesso di presidi, degli uffici e dei servizi comuni, singoli o associati, e delle comunità montane (altezza superiore ai 600 metri dal livello del mare), i quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del S.S.N. L’ambito territoriale di attività di ciascuna ASL è delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona. La ASL è organizzata con al vertice una Assemblea Generale (costituita dal consiglio comunale o dall’assemblea generale dei comuni o dall’assemblea generale della comunità montana) e alla base dal Comitato di Gestione con un suo presidente (nominati dall’assemblea generale e che compiono tutti gli atti di amministrazione della ASL): ciascuno di questi organi ha un proprio responsabile amministrativo.
La struttura organizzativa di una ASL deve prevedere:

  • Servizio di igiene pubblica.
  • Servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro.
  • Servizio per la procreazione libera e responsabile (cosiddetto consultorio), per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell’infanzia e dell’età evolutiva e per l’assistenza alla famiglia.
  • Servizio per l’igiene mentale e l’assistenza psichiatrica.
  • Servizio per il coordinamento dell’attività medica di base, dell’attività specialistica ambulatoriale e dell’assistenza farmaceutica.
  • Servizio per l’assistenza ospedaliera.
  • Servizio veterinario.
  • Servizi amministrativi.

Le ASL provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabilita dalla legge (ai cittadini è garantito il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell’organizzazione dei servizi sanitari).
Nell’ambito delle attività di prevenzione, le ASL si occupano:

  • Dell’individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro.
  • Della comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro co­noscenza.
  • Dell’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio e al risanamento di ambienti di vita e di lavoro.
  • Della formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le azien­de di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro potenzialità tossicologiche e i possibili effetti sull’uomo e sul­l’ambiente.
  • Della profilassi degli eventi morbosi, attraverso l’adozione delle mi­sure idonee a prevenirne l’insorgenza.
  • Della verifica della compatibilità dei piani e dei progetti di inse­diamenti industriali e di attività produttive in genere con l’esigenza di tutela dell’ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Nell’ambito delle attività curative, le ASL devono garantire:

  • Assistenza medico-generica, erogata sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
  • Assistenza pediatrica, anch’essa erogata sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
  • Assistenza specialistica.
  • Assistenza infermieristica.
  • Assistenza ospedaliera, che subentra quando la medicina di base non è in grado di soddisfare le necessità del paziente.
  • Assistenza farmaceutica, erogata attraverso le farmacie su presentazione di ricetta medica.
  • Servizio di continuità assistenziale (in passato chiamata guardia medica).
  • È un servizio pubblico che l’ASL fornisce ai cittadini per garantire un’assistenza sanitaria continuativa rispetto agli orari “scoperti” del medico di medicina generale. È un servizio gratuito che è possibile richiedere telefonicamente o recandosi direttamente presso la sede.
  • Il servizio di continuità assistenziale è attivo dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali e dalle ore 10:00 del giorno prefestivo alle ore 8:00 del giorno successivo al festivo.
  • Il medico di turno ha il compito d’intervenire al più presto su richiesta dell’assistito. Può prescrivere solo i farmaci indicati per terapia d’urgenza, nella quantità sufficiente a coprire un ciclo di terapia massimo di 3 giorni. Può anche rilasciare certificati di malattia esclusivamente nei casi di necessità per un periodo massimo di 3 giorni.
  • Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica: risponde al numero telefonico “118” per la richiesta di soccorso medico per emergenza sanitaria. È un numero unico na­zionale, attivo 24 ore su 24 e sette giorni su sette, gratuito su tutto il ter­ritorio, sia da telefoni fissi che mobili. È stato istituito con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Re­gioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza). II numero svolge il compito di unico referente nazionale per le emer­genze sanitarie di ogni tipo. La gestione e l’organizzazione del servizio possono essere di competenza regionale (in forma di agenzia regiona­le autonoma), provinciale oppure deputati alle singole ASL.

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.