Medicina legale

Percosse

Il reato di percosse è disciplinato dall’articolo 581 del Codice Penale che sancisce che chiunque percuota taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o della mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a euro 309.
È questo un reato caratterizzato da una condotta di violenza fisica su parti corporee altrui, atto diretto a ledere l’integrità fisica (un calcio, uno schiaffo, ecc. sono tutti atti diretti a ledere) ma che non deve provocare una malattia nel corpo o della mente; in caso contrario si configura il reato di lesione personale.
Per la medicina una malattia è un processo morboso a carattere evolutivo che è accompagnato da disturbi locali o generali obiettivamente rilevabili. Giuridicamente, invece, una malattia è una qualsiasi alterazione anatomica o funzionale localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali. Questa definizione, quindi, comprende nella “malattia” anche condizioni che in medicina tradizionalmente non vengono considerate tali perché non ne consegue un processo morboso. Ad esempio, un’ecchimosi a seguito di uno schiaffo o un “occhio blu” conseguente ad un pugno non vengono considerati come malattie dalla medicina; tuttavia, ai sensi della legge, poiché ne deriva un’alterazione anatomica localizzata si deve parlare di malattia e, pertanto, si configura il delitto di lesioni personali. La malattia va poi differenziata dal postumo che invece seguita ad un’altra condizione primaria. In pratica, la percossa si deve ridurre ad una reazione dolorosa che non lasci residui di tracce organiche.
La percossa è sempre di natura dolosa, non essendo prevista l’ipotesi colposa o preterintenzionale. È evidente che per non residuare traccia dall’azione dolosa gli unici mezzi con cui si può determinare la reazione dolorosa sono quelli contundenti. Infine, tale reato non sussiste quando sia stato commesso nell’intento di compiere un reato più grave.
In caso di percosse il medico non è obbligato a rilasciare un referto; nel caso in cui il paziente insista per ottenerne uno, il medico dovrà scrivere, ad esempio, che “il paziente riferisce di aver subìto percosse 1 ora fa”; questo proprio perché, per definizione, alle percosse non seguita un’alterazione e pertanto il medico non la può documentare obiettivamente.

Articolo creato il 2 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.