Medicina legale

Pericolosità sociale

Il codice penale è organizzato su un sistema noto come doppio binario che da un lato ha fondamento sull’imputabilità quale presupposto della punibilità, dall’al­tro sulla pericolosità sociale quale premessa per l’applicazione di misure di sicurezza. In altre parole, di fronte ad un soggetto che ha commesso un reato il giudice deve accertare la sua imputabilità per poter dar corso ad una pena e contestualmente in prospettiva di difesa sociale, se sia probabile una recidiva di reato.
È ipotesi normativa definita dall’art. 203 del Codice Penale secondo cui è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile, la quale ha commesso un reato, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
La pericolosità sociale è in sostanza la “probabilità” che un individuo che ha commesso un reato possa commettere nuovamente un reato o reiteri quello già commesso.
È possibile valutare due diverse forme di pericolosità sociale:

  • Pericolosità sociale clinico-psicologica (valutata dal medico o dallo psicologo).
  • Pericolosità sociale giudiziaria (valutata dal magistrato).

La pericolosità sociale non riguarda solo i soggetti affetti da malattia mentale bensì qualsiasi individuo che, avendo commesso un reato, abbia probabilità di com­pierne altri.
Storicamente il concetto di pericolosità è collegato alla malattia mentale, perché i comportamenti sono tanto più temuti quanto meno appaiono comprensibili e prevedibili.
L’analisi della letteratura scientifica ci consente invece di dire che i malati di men­te compiono reati in percentuale analoga a quella della restante popolazione e che, dunque, non esiste una correlazione diretta tra qualsiasi malattia mentale e comportamenti violenti.
Se le ricerche consentono di escludere una maggiore pericolosità “generica” dei malati di mente, non v’è per altro verso dubbio che una certa percentuale di questi, per peculiari condizioni psicopatologiche, possa mettere in atto comportamenti delittuosi e che vi siano, in talune condizioni cliniche, possibilità per prevederla, basandosi non solo sulla natura dell’affezione, ma anche sulla sua qualità espressiva (gra­vità, coinvolgimento, coloritura affettiva, ecc.) e sulla possibilità di trattamento tera­peutico. Non secondari poi sono gli elementi che attengono l’ambiente nel quale il malato è inserito, ovvero la sua famiglia, la quantità delle relazioni, il grado di partecipazione e di interesse dei familiari alle vicende che coinvolgono l’infermo, ma an­che le concrete possibilità di trattamento nel territorio.
Ad esempio, una sindrome paranoide strutturatasi attorno ad un delirio di gelo­sia, che abbia già dato luogo ad aggressioni da parte del paziente nei confronti della moglie potrebbe far temere eventuali nuovi comportamenti aggressivi e dunque suggerisce un giudizio di “pericolosità sociale”. Ma l’eventuale sensibilità di tale quadro clinico ad un appropriato intervento farmacologi­co associato ad un costante controllo da parte delle strutture psichiatriche territoria­li, certamente potrebbe ridurre la “probabilità” di tale evenienza, facendola scendere al grado di generica possibilità ed evitando così, al paziente, una inutile ed antitera­peutica istituzionalizzazione.
In definitiva, nel formulare un giudizio di pericolosità sociale, dovranno essere presi in considerazione tanto gli aspetti psicopatologici, i così detti “indicatori interni“, quanto quelli “esterni“.
I soggetti sottoposti alla valutazione della pericolosità sociale clinico-psicologica sono i soggetti non imputabili o al massimo parzialmente imputabili nel caso di vizio parziale di mente.
Per emettere questa sorta di “giudizio prognostico” si utilizzano criteri di valutazione fondati su indici clinici (bio-psicologici e sociali) e su indici legali.
Gli indici clinici si distinguono in:

  • Indicatori interni: il tipo di infermità e le possibilità di efficace trattamento; la documentata verifica del tipo di risposta al­le terapie; la permanenza di sintomatologia psicotica florida o comunque dei disturbi che hanno motivato il delitto a distanza di tempo; il grado di consapevolezza di malattia; la comorbilità con abuso di sostanze o con disturbi della personalità; la ricorrenza di più scompensi comportamentali ravvicinati in senso auto-etero distruttivo; la progressione di gravità nelle condotte di scompenso.
  • Indicatori esterni: le caratteri­stiche dell’ambiente familiare e sociale di appartenenza, la qualità dei servizi psichiatrici territoriali di zona, la possibilità di (re)inserimento lavorativo e/o di soluzioni alternative; tipo, livello e grado di accettazione del soggetto tra coloro con i quali viveva prima del fatto-reato; opportunità alternativa di sistemazione logistica, ecc..

Per quanto concerne la pericolosità sociale giudiziaria, questa può essere erogata sia per i soggetti non imputabili ma soprattutto per quelli imputabili (mentre questo non vale per la pericolosità sociale clinico-psicologica che presume, evidentemente, una condizione di infermità mentale che più spesso giustifica una non imputabilità).
I principi sui quali il magistrato fonda la sua decisione sono:

  • Gravità del reato.
  • Natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e altre modalità dell’azione.
  • Gravità del danno o del pericolo cognitivo.
  • Intensità del dolo o dal grado della colpa.
  • Capacità a delinquere del reo e motivi a delinquere.
  • Precedenti di reati (anche e soprattutto della stessa natura; cosiddetti plurirecidivi).
  • Condotta (anche carceraria).
  • Condizioni di vita familiare.

La pericolosità sociale comporta l’adozione di misure di sicurezza (che si applicano, quindi, se si verificano due condizioni, ovvero l’esistenza di un reato commesso e della pericolosità del reo). La durata delle misure di sicurezza è indeterminata e può durare fino alla morte del soggetto: in ogni caso non cessa fino a che non viene a mancare l’elemento essenziale della pericolosità sociale e devono essere rinnovate dal magistrato (sentito eventualmente il consulto medico) ogni 6 mesi.
La pericolosità sociale è revocabile (art. 207 c.p.) e pertanto si tende, generalmente, ad attribuirla anche nei casi dubbi: l’obiettivo è quello di difendere e tutelare la società e pertanto a questi soggetti vengono inflitte le cosiddette misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza sono provvedimenti adottati per controllare (in parte anche “risocializzare e curare”) il soggetto socialmente pericoloso; oltre che punire, l’obiettivo è quello di rieducare il reo (ai sensi dell’art. 27 della Costituzione) e di neutralizzare la pericolosità sociale nell’interesse della collettività. Le misure di sicurezza vanno distinte dalle pene (che hanno funzione retributiva quando il soggetto è condannato perché imputabile e sono proporzionali al reato commesso).
Le misure di sicurezza possono essere:

  • Personali, di tipo:
    • Detentive: possono essere psichiatriche e non psichiatriche.
      • Riformatorio giudiziario: per minori pericolosi.
      • Ospedale psichiatrico giudiziario (manicomio giudiziario): per non imputabili e pericolosi.
        Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se prosciolto per vizio totale di mente e dichiarato socialmente pericoloso. La durata del ricovero non può es­sere inferiore ad anni due. Se per il fatto commesso la legge prevede la pena dell’ergastolo, la durata minima è di dieci anni; si riduce a cinque anni se la pe­na prevista per quel reato è di dieci anni o più di reclusione.
      • Case di cura e custodia (una sezione del manicomio giudiziario): per semi-imputabili e pericolosi.
        Assegnazione ad una casa di cura e custodia se riconosciuto affetto da vizio parziale di mente e socialmente pericoloso. La durata minima prevista è di an­ni 1 (se la pena prevista per il reato commesso non è inferiore a cinque anni di reclusione) o di anni tre (se la pena prevista è l’ergastolo o reclusione superiore ad anni dieci). Ricoveri di durata non inferiore a sei mesi possono essere sosti­tuiti dalla misura della libertà vigilata, a meno che non si tratti di condannati a pena ridotta per intossicazione cronica da sostanze stupefacenti.
      • Colonia agricola o casa di lavoro: per imputabili e pericolosi.
    • Non detentive:
      • Inserimento in comunità (allontanamento dalla famiglia), programmi di lavoro (remunerato): per i minori.
      • Comunità terapeutiche, programmi di lavoro (remunerato), libertà vigilata, obbligo di firma, obbligo di non uscire nelle ore notturne, obbligo di residenza.
      • Libertà vigilata.
      • Divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province.
      • Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche.
      • Espulsione dello straniero dallo Stato.
  • Patrimoniali: cauzione di buona condotta, confisca di alcuni beni, ecc..

Articolo creato il 5 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.