Medicina legale

Causa di servizio

Con il termine causa di servizio si indica un sistema previdenziale che tutela i lavoratori della Pubblica Amministrazione (statali e dipendenti degli Enti locali) relativamente alle menomazioni derivanti da infortuni e malattie occorsi o contratti in dipendenza del servizio. Questa tutela è gestita dall’INPS.
L’invalidità per causa di servizio, detta anche pensionistica privilegiata, è riconosciuta in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 349/1994 e 461/2001, a:

  • Impiegati e operai dipendenti dello Stato.
  • Personale militare di carriera delle forze armate (esercito, marina, carabinieri, guardia di finanza, ecc.).
  • Personale militare di leva.
  • Dipendenti di enti locali e della sanità.
  • Personale di enti pubblici quando il riconoscimento sia previsto dall’ordinamento dell’ente.

In caso di invalidità di servizio sono previsti dei trattamenti privilegiati che, in particolare, riguardano quegli eventi dannosi dell’integrità psico-fisica, dipendenti da fatti di guerra o di servizio, da cui siano derivati da un danno, la morte o l’inabilità al servizio.
Sono definiti trattamenti privilegiati in quanto competono:

  • Ad ogni età.
  • Qualunque sia stata la durata del servizio prestato.
  • Indipendentemente dall’entità contributiva.

Il sistema dei trattamenti privilegiati è fondato sulla causalità di servizio che presuppone un particolare nesso eziologico tra fa causa invalidante e gli atti o i fatti che il dipendete esplica nell’adempimento degli obblighi di servizi. Il fatto di servizio deve costituire la causa o la concausa efficiente e determinante dell’insorgenza e/o aggravamento della lesione o dell’infermità. La semplice occasione di servizio esclude il nesso di causalità così come il dolo o la colpa.
In pratica, la causa di servizio non deve avere necessariamente i caratteri della causa violenta o di quella lenta, come necessità per l’infortunio o la malattia professionale, ma è rappresentata da qualsiasi movente eziologico di lesioni o infermità che derivi dal servizio.
L’onere della prova del nesso di causalità spetta al richiedente la prestazione il quale deve dimostrare la specie del danno e la correlazione con il proprio servizio.
Le prestazioni derivanti dal riconoscimento della causa di servizio sono articolate e consistono in benefici diversi anche di natura non strettamente economica. Una prima tutela consiste nella possibilità, per il pubblico dipendente, di conservare (con determinate limitazioni) il posto di lavoro nel caso di assenza dovuta ad infortunio o malattia derivanti da causa di servizio.
Fra i benefici economici si ricordano un incremento percentuale della base stipen­diale pari al 2,5% o all’1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981 e la maggiorazione dell’anzianità di servizio.
I due più importanti benefici di natura economica, però, sono l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. Altri benefici sono:

  • Retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute.
  • Rimborso delle spese di cura.

Articolo creato il 14 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.