Medicina legale

Sterilizzazione volontaria

Per sterilizzazione umana s’intende il ricorso ad interventi finalizzati ad assicurare la soppressione, sia nell’uomo che nella donna, della capacità di procreare. Detta finalità è perseguita mediante interventi che vanno dalla semplice legatura, rispettivamente dei dotti deferenti nell’uomo e delle tube della donna, alla loro resezione. Di solito consegue una sterilizzazione permanente atteso che il ripristino, in epoca succes­siva, della capacità di procreare non è propriamente agevole, spesso è bisognevole di interventi di ricanalizzazione microchirurgica, non sempre idonei a ripristinare una condizione di fertilità.
Per quanto attiene al ricorso di interventi di maggiore “radica­lità”, quali l’isterectomia e l’ovariectomia ovvero l’orchiectomia nell’uomo, per essi dovrebbe più correttamente parlarsi di castrazione, in cui la sterilità è per lo più una conseguenza di atti chirurgici finalizzati alla rimozione di noxae patologiche.
Si è soliti tradizionalmente distinguere la sterilizzazione in terapeutica e non terapeutica, la prima essendo diretta alla cura dei processi morbosi in atto (con indicazione chi­rurgica) ovvero motivata da rischi e pericoli per la salute quando non per la vita cor­relati ad eventuali gravidanze; si considera non terapeutica una sterilizzazione che consegua a fatti accidentali (infortuni del lavoro o della strada) ovvero a fatti crimi­nosi (sia colposi che, assai più raramente, dolosi) ovvero sia sostenuta da esplicita ri­chiesta di donna o di uomo senza che ricorrano esigenze di stretta natura terapeuti­ca. In siffatta, ultima circostanza si parla di sterilizzazione volontaria.
Nel nostro ordinamento giuridico vanno ricordati:

  • Da un lato, l’articolo 5 del Codice Civile, che vieta gli atti di disposizione del pro­prio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica o siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Tale nor­ma potrebbe rendere non valido il consenso all’intervento (e inaccettabile per il me­dico la richiesta stessa dell’intervento) perché “indisponibile” la funzione cui si in­tende rinunciare.
  • Dall’altro, l’articolo 583 del Codice Penale che annovera all’interno delle lesioni personali gravissime la perdita della capacità di procreare.

In base a questi due articoli la sterilizzazione volontaria sarebbe illegale ma gli orientamenti giurisprudenziali sono indirizzati nel senso di fare salvo il diritto del soggetto a privarsi della capacità di pro­creare, evidentemente vissuta quale elemento di disagio nel più generale contesto della “procreazione cosciente e responsabile” e della tutela della propria salute quale si realizza anche attraverso percorsi che conducono ad un pieno benessere psico-fisico e sociale. Resta chiaro che gli interventi di sterilizzazione sono subordinati in termini assoluti al consenso della persona che alla capacità di procreare intenda rinunciare. Al soggetto va fornita adeguata informazione (propedeutica al consenso) che tenga conto del fatto che anche un intervento non radicale quale la legatura delle tube o dei dotti deferenti conserva margini di “reversibilità” davvero contenuti e comunque non pienamente “garantibili” ex ante.

Articolo creato il 10 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.