Medicina legale

Interruzione volontaria di gravidanza

Secondo una definizione ostetrica, l’interruzione della gravidanza (IVG) si definisce come la cessazione del processo fisiologico della procreazione prima del termine naturale. Si parla di aborto se avviene durante i primi 6 mesi (dall’inizio dell’ultima mestruazione); dal 180° al 260°giorno si parla di parto prematuro mentre dal 261° al 275° giorno si parla di parto precoce.
Secondo la nozione penalistica, invece, si parla di aborto per definire l’interruzione volontaria e violenta del processo fisiologico della gravidanza che abbia come conseguenza la morte del prodotto del concepimento in qualsiasi momento essa si verifichi, quindi dall’inizio della gravidanza fino al travaglio del parto (in seguito si configura il feticidio e, successivamente, l’infanticidio).
La disciplina giuridica dell’interruzione volontaria di gravidanza è contenuta nella legge 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) che distingue innanzitutto i casi in cui la gravidanza possa essere interrotta nei primi 90 giorni da quelli in cui l’interruzione possa essere effettuata dopo il 90° giorno.

Interruzione volontaria di gravidanza nei primi 90 giorni
Secondo l’articolo 4 della legge 194/1978, per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni eco­nomiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Ad essi la donna dovrà comunicare la sussistenza di “circostanze” (relative alla sua salute, al concepimento o a condizioni economiche, sociali o familiari o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito) comportanti un serio pericolo per la sua salute psico-fisica.
L’articolo 5 prevede che il consulto­rio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti me­dici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzio­ne della gravidanza sia motivata dall’incidenza delle condizioni economiche, o socia­li, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all’inter­ruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, of­frendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto.
Quando il medico del consultorio o della struttura socio-­sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza (ad esempio, la gravidanza può accelerare di molto l’evoluzione di alcuni carcinomi). Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l’interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di ur­genza, al termine dell’incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sani­taria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta ri­chiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per ottenere l’interruzione della gravidanza, sulla base del documen­to rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.
Il documento certifica:

  • Identità della donna (richiede la carta d’identità).
  • Esistenza della gravidanza (il medico può richiedere accertamenti).
  • Epoca della gravidanza e quindi che non siano trascorsi i 90 giorni (viene riferita dalla donna non potendosi accertare in altro modo).
  • Età della donna.
  • Richiesta e motivi, l’avvenuta informazione sui diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può far ricorso.
  • Avvenuta informazione sui consultori nonché sulle strutture sociosanitarie o gli ospedali dove, e dopo il termine di 7 giorni, la donna potrà rivolgersi.
  • Data di rilascio.

L’invito a soprassedere per 7 giorni ha il senso di una vera e propria “pausa di riflessione” atta a consentire alla donna di riflettere adeguatamente su tutto quanto ha costituito oggetto di discussione, e lo scopo di far pervenire la donna ad una decisione consapevole e ragionata, non frutto cioè di una scelta impulsiva ma derivante anche dalla conoscenza delle alternative all’intervento interruttivo.

Interruzione volontaria di gravidanza dopo il 90° giorno
Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza nel periodo successivo ai primi 90 giorni, le condizioni che la rendono lecitamente esperibile sono previste nell’articolo 6 che stabilisce che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata:

a) Quando la gravidanza o il parto comportino un grave peri­colo per la vita della donna.

b) Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In questo articolo la parola “pericolo” è accompagnata dall’aggetti­vo “grave” che sta ad indicare una maggiore intensità di quanto non sia richiesto per il primo trimestre quando il pericolo deve essere “serio”: questa accresciuta pericolosità per la vita o per la salute psico-fisica della donna sta ad indicare una maggiore attenzione riservata dal legislatore al concepito, man mano che il suo sviluppo pro­gredisce.
Un’altra differenza sostanziale fra primi novanta giorni e periodo successivo risie­de nel fatto che a differenza dei primi (nei quali qualsiasi condizione, anche socio-­economica o familiare, è ritenuta idonea a comportare pericolo – serio – per la salute della donna), nel secondo le sole condizioni ritenute legittimanti una richiesta di interruzione di gravidanza sono quelle strettamente “cliniche” e il pericolo delle stesse riverberato sulla vita o sulla salute della donna deve risultare grave.
L’articolo 7 fornisce ulteriori indicazioni procedurali ed anche limitazioni. I processi patologici che configurino i casi previsti dall’articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell’ente ospedaliero in cui deve praticarsi l’intervento, che ne certifica l’esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico è tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell’ospedale per l’interven­to da praticarsi immediatamente. Qualora l’interruzione della gravidanza si rende necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l’intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento della procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all’art. 8. In questi casi, il medico è tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso in cui la gravidanza o il parto comportino un grave peri­colo per la vita della donna e il medico che esegue l’intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto.
Altra importante limitazione è prevista per i casi in cui operi la possibilità di vita autonoma fetale: per tali casi (in cui evidentemente lo sviluppo del feto è ormai alquanto avanzato) il legislatore limita la possibilità di interrompere la gravidanza esclusiva­mente alla sussistenza del grave pericolo per la vita della donna (e dunque non è più sufficiente il grave pericolo della salute), e comunque cercando in ogni modo di sal­vaguardare la vita del feto.

Un discorso particolare deve farsi in relazione alle evenienze attinenti alle condi­zioni in cui la donna è minorenne o è interdetta per infermità di mente.

  • Donna minorenne Ai fini dell’interruzione della gravidanza è richiesto (Articolo 12) l’assenso dell’esercente la potestà o la tutela. In caso di rifiuto dell’as­senso (o di pareri difformi dell’esercente la potestà o la tutela) od anche in caso di ricorrenza di “seri motivi” che impediscano o sconsiglino di interpellarli, le strutture e i medici preposti devono inviare una relazione ed un parere, entro 7 giorni, al giudice tutelare che a sua volta entro 5 giorni, sentita la donna, può autorizzare la donna a decidere di interrompere la gravidanza. L’urgenza dell’intervento consente di ovviare a tali procedure.
    Dopo il primo trimestre, indipen­dentemente dall’assenso dell’esercente la potestà o la tutela, anche nella infradiciottenne si seguono le medesime procedure che per la donna maggiore di età;
  • Donna interdetta per infermità di mente L’articolo 13 prevede la possibilità che la richiesta di intervento, oltre che dalla stessa, sia presentata dal tuto­re o dal marito non tutore purché non separato. In ogni caso deve essere sentito il tutore ed in ogni caso la donna deve dare conferma della sua volontà di proce­dere all’interruzione. Anche per questi casi dovrà inviarsi, entro 7 giorni, una dettagliata relazione al giudice, cui competerà entro 5 giorni la decisione, sentiti eventualmente gli interessati.

Oltre alle modalità legali per abortire oltre i 90 giorni, ci sono le condizioni di aborto illegale (delitti d’interruzione della gravidanza), disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19.
L’articolo 17 disciplina l’aborto colposo e sancisce che chiunque cagiona ad una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal comma prece­dente, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dai comma precedenti, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

L’articolo 18 disciplina l’aborto criminoso e sancisce che chiunque cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso del­la donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l’inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesione della donna (aborto preterintenzionale). Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l’acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici an­ni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a do­dici anni; se la lesione personale è grave questa ultima pena è diminuita.

L’articolo 19 disciplina l’aborto doloso della donna consenziente e sancisce che chiunque cagiona l’interruzione volontaria della gravidanza senza l’osservanza delle modalità indicate negli artt.5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni. La donna è punita con la multa fino a euro 51,65. Se l’interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l’accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell’art. 6 o comunque senza l’osservanza delle modalità previste dall’art. 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna è punita con la re­clusione sino a sei mesi. Quando l’interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l’osservanza delle modalità previste dagli artt.12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettiva­mente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è puni­bile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si appli­ca la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale è grave questa ultima pe­na è diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
L’articolo 20 prevede che le pene previste dagli articoli 18 e 19 sono aumentate quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezio­ne di coscienza ai sensi dell’art. 9.
L’articolo 21 prevede che chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l’identità -o comunque divulga notizie idonee a rivelarla- di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, è punito a norma dell’articolo 622 del codice penale.

Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.