Medicina legale

Trattamenti sanitari volontari

L’informazione da parte del medico ed il consenso alle cure da parte del paziente, che rappresentano gli elementi fondanti dei trattamenti sanitari volontari, de­vono essere considerati come un binomio inscindibile poiché se è vero che l’informazione al paziente deve essere data anche senza finalità di acquisizione del consenso, come ricorda l’articolo 35 del codice di Deontologia Medica, il consenso non può essere ritenuto valido se non è preceduto da idonea informazione sugli ac­certamenti ed i trattamenti sanitari che vengono proposti al cittadino/paziente.

Aspetti etici
Il consenso informato è nato per soddisfare il principio di autonomia, simbolo di una moderna responsabilizzazione dei soggetti nei riguardi della propria salute e di una partecipazione consapevole alle scelte terapeutiche indicate dal medico.
Devono essere rispettati almeno quattro requisiti per l’ottenimento di un valido consenso:

  • Qualità dell’informazione: vi è l’obbligo dell’informazione tranne in caso di serio pericolo per il sogget­to; l’informazione deve essere completa sulla condizione patologica, l’intervento diagnostico e/o terapeutico, le eventuali alternative, i possibili rischi ed i be­nefìci attesi; l’informazione deve essere fornita in forma chiara e oggettivamente compren­sibile rispetto al livello di intelligenza e di cultura del paziente. In particolare bisognerebbe rendere comprensibili i termini tecnici attraverso una spiegazione del loro significato, soprattutto quando queste notizie riguardano gli effetti collaterali o i rischi prevedibili.
  • Capacità di intendere e di volere (comprensione): il soggetto deve essere lucido, vigile e consapevole dell’informazione ricevuta.
  • Libertà decisionale del paziente: il consenso deve essere libero da ogni coartazione, da inganni o errori che possano influenzare il soggetto. Devono essere esclusi i soggetti vulnerabili: studenti, detenuti, dipendenti dell’industria farmaceutica.
  • Libertà di revoca: deve essere garantita in qualsiasi momento (tranne che in caso di “stato di necessità”).

Aspetti deontologici
Il codice deontologico, in linea con i principi di etica, all’articolo 33 statuisce il dovere del medico di fornire al cittadino “la più idonea” informazione in merito a natura della patologia, prognosi, prospettive ed alternative diagnostico-terapeutiche e sulle conseguenze che si possono prevedere a seconda delle scelte effettuate dal paziente. Il dovere del medico di informare il paziente corrisponde al diritto di questi di ricevere informazione, che deve essere adeguata. È adeguata l’informativa che contiene elementi sostanziali atti a far comprendere pienamente il quadro clinico e le prospettive diagnostico-terapeutiche e che può essere recepita dal paziente, poiché data con terminologia comprensibile, modulata sul livello culturale del paziente, filtrata di termini eccessivamente tecnici ed acronimi a volte non conosciuti neppure da medici specialisti in altre discipline, dosata appropriatamente affinché possa esse­re metabolizzata anche se contiene notizie a forte contenuto emotivo.
Bisogna porre prudenza nel dare l’informazione relativamente a patolo­gie a prognosi gravi o infauste che possono dare preoccupazione o sofferenza alla persona, se non fosse che in questa raccomandazione si coglie il richiamo ad atteggiamento improntato a grande umanità da parte del medico, che dovrebbe fornire una verità priva di terminologie traumatizzanti ed “edulcorata” con elementi di spe­ranza.
Il titolare dell’informazione è l’assistito ed essa dovrebbe essere data sempre e soltanto a costui, pur essendo di comune esperienza il comprensibile coinvolgimento di altri familiari nella gestione del problema. Soltanto la documentata volontà del paziente consente al medico di non informarlo o di delegare ad altro l’informazione. Secondo l’art. 34 del codice di deontologia medica, l’informazione ad altri soggetti, diversi dall’assistito, è resa possibile dall’esplicito consenso del paziente, a meno che non ci si trovi in situazioni che sono state prese in considerazione dal codice in materia di protezione dei dati personali, costituite da “grave pericolo per la salute o la vita del soggetto stesso o di altri”, e dall’impossibilità di acquisire il consen­so (per impossibilità fisica, incapacità di agire e/o di intendere o di volere acquisendo in questo caso l’autorizzazione del legale rappresentante) dell’assistito o da un suo rifiuto a fornirlo.
Nessuna attività può essere intrapresa senza l’acquisizione di consenso, esplici­to ed informato del paziente, che deve essere reso in forma scritta in situazioni par­ticolari, mentre in tutti gli altri casi esso può essere dato anche soltanto oralmente. Le situazioni particolari cui si fa riferimento sono innanzitutto quelle previste dalla legge: trasfusione di sangue ed emoderivati, donazione di sangue, fecondazione artificiale, sperimentazione clinica e, seppure con modalità particolari che coinvolgono l’autorità giudiziaria, la donazione di organi tra viventi, limitata a rene e parti di fegato. Inoltre, il codice deontologico prevede come opportuna la documentazione scritta del consenso quando ci si accinga a compiere prestazioni diagnostiche o terapeutiche peculiari o con possibili conseguenze pregiudizievoli dell’integrità fisica del paziente. Altrettanto documentata, anche se non scritta, dovrà essere la volontà del paziente, previamente informato, nei confronti di procedure diagnostiche o trattamenti terapeutici che possano “comportare grave ri­schio per l’incolumità della persona”, alle quali è lecito ricorrere solo in situazioni di estrema necessità.
Vi sono, inoltre, delle situazioni “speciali” nelle quali l’informazione non può es­sere data e/o il consenso non può essere ottenuto, nei termini indicati in preceden­za. Esse riguardano, innanzitutto, le condizioni di urgenza, nelle quali il medico deve attivarsi autonomamente per assicurare l’indispensabile assistenza, tenendo conto della volontà espressa dal paziente. Nel caso del minore di età e dell’interdet­to, nei confronti dei quali vige comunque l’obbligo di informazione compatibilmente con la loro capacità di comprensione, il consenso al trattamento deve essere espresso dal legale rappresentante, oppure, nel caso in cui egli si opponga al tratta­mento necessario ed indifferibile, deve essere adita l’autorità giudiziaria o, se il tempo non lo consente, il medico “deve comunque procedere senza ritardo e secon­do necessità alle cure indispensabili”; se è stato nominato un amministratore di so­stegno l’informazione deve essere data anche a costui e devono essere tenute nella massima considerazione le istanze che egli rappresenta.

Aspetti giuridici
Il consenso costituisce il requisito di liceità del trattamento. Il consenso è da ritenersi valido soltanto se dato da perso­na maggiorenne, capace di intendere e di volere, oppure da un legale rappresentante, su un bene disponibile secondo i limiti previsti dall’art. 5 c.c. e che sia stata preventivamente informata in modo adeguato.
Nella letteratura giuridica il consenso si pone nella categoria dei “contratti”, trattandosi di un “negozio” bilaterale che sorge dall’incontro di due volontà che si espri­mono nel “consenso” e la sua necessità giuridica deriva dalla possibilità di distinguere un atto terapeutico o chirurgico da un atto di violenza o di lesione personale.
L’informazione al paziente è dovuta per legge e la sua omissione richiama il delitto di omissione di atti d’ufficio (Art. 328 c.p.) per i professionisti della salute che operano presso strutture pubbliche. Altre conseguenze, in sede penale, che possono essere richiamate dalla mancanza di valido consenso agli accertamenti ed ai trattamenti sanitari, sono i delitti di vio­lenza privata (Art. 610 c.p.), lesione personale (Art. 582 c.p.), omicidio preterinten­zionale (Art. 584 c.p.).
Nella pratica clinica è invalso l’uso dei moduli di consenso informato per documentare questo percorso. È opportuno ricordare a questo proposito che il soggetto acconsente non a ciò che è scritto sulla scheda, ma a ciò che egli comprende di quanto gli viene comunicato.
La documentabilità dell’informazione può avvenire anche senza fare ricorso a mo­duli predisposti, mediante annotazione sul diario clinico del processo di informazione e del relativo consenso del paziente. Se si sceglie la strada del modulo, esso dovrebbe corrispondere, per quanto richiamato dall’art. 33 del codice di deontologia medica, ad elementi essenziali di chiarezza del contenuto, anche sotto l’aspetto dei termini impiegati che siano comprensibili al paziente; di completezza del quadro informativo, con l’indicazione della diagnosi, delle prospettive terapeutiche dell’intervento proposto e delle possibili con­seguenze. Per quanto attiene eventuali complicazioni, l’elenco dovrebbe fermarsi a quelle che abbiano una concreta frequenza di manifestarsi, essendo improponibile una lunghissima enunciazione di tutte le possibili fattispecie, con il rischio comunque di non indicarle tutte. Altro requisito raccomandabile è quello della specificità, evitando l’uso di un modello standard che non copre le singole evenienze. Infine, è opportuno che resti traccia del corretto processo di informazione che ha preceduto la fase della manifestazione del consenso al trattamento proposto, anche mediante una struttura­zione del modulo che preveda la separazione fisica tra informazione e consenso, ad opera, ad esempio, di uno spazio dedicato alle richieste di chiarimenti, oppure ai commenti del medico che riassumano le condizioni in cui è avvenuta l’informazione, lo stato psicologico del paziente, ecc.: è un modo per “personalizzare” un consenso che sia frutto di una relazione, anche lunga e complessa, tra il medico ed il paziente.
Questa modalità dovrebbe essere riservata ad interventi non routinari, per i quali il paziente è chiamato a compiere una scelta tra diverse alternative terapeutiche. In questi casi sarebbe auspicabile destinare uno spazio riservato ai commenti del medico e del paziente stesso, nell’ipotesi di un consenso “limitato” alla terapia proposta dal me­dico: il paziente sarebbe chiamato così ad esprimere il proprio consenso parziale o il proprio dissenso, dichiarando le motivazioni sul documento.

Articolo creato l’8 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.