Medicina legale

Violenza sessuale

La violenza sessuale è la costrizione mediante violenza o minaccia a compiere o subire atti sessuali. È un reato che fa parte dei delitti contro la libertà personale, disciplinato dall’articolo 609 bis del Codice Penale che sancisce che chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1)      Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.
2)      Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
L’articolo esordisce con il “chiunque”: questo è un dato importante perché determina il fatto che nessuno può esimersi da questo reato nel caso si ottengano atti sessuali senza il consenso altrui. Il soggetto attivo del reato può essere sia un uomo nei confronti di una donna (compreso il marito, il fidanzato, il cliente di una prostituta, ecc.), sia una donna nei confronti di un uomo (compresa la moglie, la fidanzata, ecc.), sia un uomo nei confronti di un altro uomo o una donna nei confronti di una donna.
La violenza sessuale (più frequentemente di un uomo nei confronti di una donna) si configura ogni qualvolta si vada oltre un “consenso”: affinché si possa avere un rapporto sessuale l’altro soggetto deve esprimere un consenso valido che deve esser mantenuto tale potendo questo esser ritirato in ogni momento anche del rapporto stesso. Se si supera il consenso si incorre nel reato di violenza sessuale. Il “taluno” dell’articolo rappresenta il soggetto passivo che non ha dato il consenso o che lo ha ritirato, ma anche colui che ha dato un consenso non valido (per abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, o perché tratto in inganno). Taluno, inoltre, può essere indifferentemente un individuo celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, donna vergine/deflorata, ecc..
Riguardo la locuzione “atto sessuale”, poiché il legislatore non dichiara specifiche condizioni o tipologie di atti, se ne deduce che con questa formula s’intende qualsiasi atto che attenga alla sfera sessuale. Quindi, oltre al rapporto sessuale completo (così detta congiunzione carnale definita come l’introduzione del pene in una delle cavità naturali dell’organismo altrui), si devono considerare anche gli atti di libidine (bacio, carezza) e le molestie sessuali (tutto ciò che non viene voluto, che è indesiderato o che rientra nella sfera sessuale).
La costrizione può essere determinata per:

  • violenza, mediante atti fisici come uno schiaffo;
  • minaccia, che è qualcosa di psicologico;
  • abuso di autorità (così detta violenza abusiva), che si configura ogni qual volta il “chiunque” utilizzi la propria posizione di superiorità nei confronti del “taluno” per estorcere prestazioni sessuali;
  • abuso delle condizioni di inferiorità, previa dimostrazione del dolo dell’aggressore, ossia della volontà di compiere atti sessuali avendo piena consapevolezza di abusare dello stato del soggetto passivo.
  • con fraudolenza ovvero inganno; ad esempio, il colpevole si finge medico per visitare una donna oppure il colpevole s’introduce al buio nel letto della donna facendosi credere suo marito.

L’art. 609 ter c.p. stabilisce che la pena è la reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:
1)      nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici
2)   con l’uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3)      da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4)      su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5)      nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena è della reclusione da 7 a 14 anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
La legge 268/1998, intitolata “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danni dei minori quali nuove forme di schiavitù”, prevede che colui che compie atti sessuali con minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, nel caso in cui questi siano volti a realizzare un profitto economico viene, punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa non inferiore a 5.165 euro.
Chi costringe alla prostituzione un minore è punito con una reclusione da 6 a 18 anni e con una multa da 15.495 a 154.950 euro.
È prevista la reclusione per chiunque realizzi materiale pedopornografico con una reclusione da 6 a 12 anni mentre viene punito anche con la reclusione da 1 a 5 anni chi divulga materiale pedopornografico. Chi detiene materiale pedopornografico è punito con la reclusione fino a 3 anni.
Chi pratica turismo sessuale (andare in Paesi favorevoli per queste attività: Bangladesh, Brasile, Bulgaria,  Colombia, Nepal, Thailandia, Ucraina, Kenya, ecc.) è punito con la reclusione da 6 a 12 anni mentre è da 6 mesi a 3 anni la reclusione per coloro che hanno consumato rapporti sessuali con minori all’estero.

L’art. 609-quater c.p. disciplina gli atti sessuali con minorenni consenzienti, quindi si è al di fuori della violenza sessuale. Questo articolo stabilisce che soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:
1)      non ha compiuto gli anni 14 (anche se il minore dà il consenso);
2)     non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
La posizione di autorità che il reo riveste determina nel minorenne uno stato d’inferiorità psichica che gli impedisce di opporsi validamente all’aggressore.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Questa norma, quindi, tende a punire colui che ha un rapporto sessuale con un minore poiché anche se questo esprime un consenso, lo stesso non e valido. Per legge, fino all’età di 18 anni il soggetto non ha capacità d’intendere e volere, quindi si ritiene che il minore di anni 14 non sia ancora fornito di una maturità psichica tale che gli consenta di saper valutare il significato ed il valore, anche morale, dell’atto sessuale e di poter eventualmente contrastare o sottrarsi alla richiesta dell’adulto.
Una parte di questo articolo è saliente: non è punito il soggetto che ha rapporti sessuali con un soggetto passivo che, pur avendo compiuto almeno 13 anni, nel caso il soggetto attivo non abbia un età superiore al soggetto attivo con una differenza massima di 3 anni.
Questo tipo di trattamento è giustificato dal fatto che nel primo caso, cioè di un soggetto adulto che ha rapporti con un minore di 14 anni si ritiene che il consenso non sia valido e pertanto si parla di violenza presunta; nel caso in cui siano entrambi minorenni e comunque con una differenza di meno di 3 anni il legislatore ha preferito lasciar correre data la situazione di omogeneità anagrafico.

Il 609-quinquies c.p. disciplina la così detta corruzione di minorenne stabilendo che chiunque compia atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, é punito con l’arresto da sei mesi a tre anni.

Il 609-sexies c.p. disciplina i casi di ignoranza dell’età della persona stabilendo che quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni 14, nonché nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Si ricordi che la locuzione latina “ignoranza legis non excusat” (la legge non scusa l’ignoranza) resta sempre valida e pertanto non è ammessa come scusante la possibilità per la quale il reo possa dire in Tribunale “non sapevo che avesse quell’età, sembrava ne avesse 18!”.

L’articolo 609-septies regola la procedibilità del reato di violenza sessuale stabilendo che i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1)      se il fatto di cui all’articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14;
2)      se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
3)      se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
4)      se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio;
5)      se il fatto è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.
Questo articolo stabilisce che in generale la procedibilità dei reati sessuali risulta essere a querela di parte offesa (salvo i casi indicati specificatamente per i quali vi è l’obbligo di procedere d’ufficio per ragioni che appaiono piuttosto evidenti): la motivazione che ha spinto il legislatore a procedere in questo modo è semplice: si ritiene che, data la gravità del reato, colui/e che lo ha subito deve avere la libertà di decidere se intende “render pubblico” l’abuso di cui è stato/a vittima. Altresì, i tempi di prescrizione sono più lunghi e, in particolar modo, la querela risulta irrevocabile (quindi una volta esposta non si può più ritirare).

L’art. 609-octies disciplinala violenza sessuale di gruppo stabilendo che la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da 6 a 12 anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell’articolo 112.
E’ questa la situazione in cui si costituisce un “branco” che violenta una o più persone. È evidente che data l’efferatezza del reato il legislatore abbia ritenuto doveroso aumentare la pena rispetto alla pena prevista dall’art. 609-bis.

Articolo creato il 4 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.