Medicina legale

Atti osceni

Gli atti osceni rientrano tra i reati aventi per ogget­to le “offese al pudore e all’onore sessuale”, mediante i quali lo Stato intende tutelare i cittadini dagli atti che, secondo il comune sentimento, ne offendano il pudore.
Il reato di atti osceni è previsto dall’articolo 527 del Codice Penale, che stabilisce che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Ai sensi dell’art. 36 della legge 104/1992, se la persona offesa è portatrice di handicap la pena è aumentata di un terzo.
L’art. 529 del codice penale sancisce che, agli effetti della legge penale, si considera­no osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.
L’offesa al pudore dev’essere intesa come quel senso di repulsione che si avverte quando vengano posti in essere comportamenti contrari alle comuni norme etico-sociali attinenti la sfera sessuale. In ciò il pudore si differenzia dalla pubblica decenza che non attiene alla sfera sessuale.
Per atto osceno deve pertanto intendersi qualsiasi manifestazione che, compiuta su altri o su se stesso, offenda così intensamente il sentimento della morale sessuale ed il pudore, tanto da suscitare disgusto. Il legislatore precisa inoltre che l’offesa al pudore deve essere avvertita “secondo il comune sentimento”, prendendo come parame­tro di riferimento la morale sessuale dell’uomo medio.
Affinché sussista il reato, l’atto, oltre che osceno, dev’essere commesso in un luo­go pubblico, cioè quello nel quale chiunque possa accedere senza limiti (strade, piazze, giardini pubblici, ecc.), in un luogo aperto al pubblico, nel quale vi si possa accedere a determinate condizioni (teatri, cinema, ristoranti, ecc.) o in un luogo esposto al pubbli­co, cioè quello che, seppur non accessibile liberamente, per mancata accortezza, risul­ti visibile da chiunque (abitacolo di un’automobile, interno di un’abitazione).
Il delitto di violenza sessuale può concorrere con il reato di atti osceni.
La connotazione di atti osceni di origine dolosa o colposa, che comporta un diverso inquadramento del reato, se punibile penalmente oppure con semplici sanzioni amministrative, rende talora sostanzialmente necessario un accertamento medico-legale tendente a valutare le condizioni psico-fisiche del respon­sabile.
Se l’esibizione di organi genitali o l’esecuzione di manovre, aventi per oggetto i genitali stessi, possono costituire offesa al pudore tanto da essere catalogabili come atti osceni, la loro valutazione assume un differente inquadramento qualora sia possibile dimostrare che sussistono condizioni fisiche (prostatiti, eczemi, cistiti, infezio­ni delle vie urinarie, ecc.) che ne giustifichino l’esecuzione, denotando ciò l’assoluta involontarietà dell’atto che fa superare i limiti del dolo.
Altrettanto importante, ai fini della valutazione del comportamento del soggetto sono le carenze psichiche nascoste o manifeste, le alterazioni arteriosclerotiche e così via, elementi tutti che lasciano inquadrare gli atti in quella sfera dell’involontarietà che è stata ragionevolmente tenuta in grande considerazione dal legislatore al mo­mento della depenalizzazione del reato colposo.
Sarà quindi compito del medico legale o del perito clinico in genere, investito della responsabilità di giudicare lo stato fisico e psichico del soggetto attivo del reato, di individuarne tutte quelle modificazioni idonee a giustificare l’esecuzione delle azioni commesse.

Articolo creato il 5 gennaio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.