Medicina legale

Handicap

L’articolo 3 della legge 104/92 definisce persona con handicap colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoria­le, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emar­ginazione […].
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, corre­lata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, conti­nuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei pro­grammi e negli interventi dei servizi pubblici.
Dall’insieme delle norme contenute nella legge e segnatamente dall’articolo 3, si ottiene la seguente suddivisione:

  • Portatore di handicap (a norma dell’art. 3 comma 1): soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che sia causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione o di integrazione lavo­rativa (disabilità) e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (handicap).
  • Portatore di handicap con invalidità in misura superiore ai 2/3: soggetto con invalidità civile già riconosciuta superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A annessa alla legge 648/50 (causa di servi­zio) che determinino un processo di svantaggio sociale (handicap).
  • Portatore di handicap in situazione di gravità (a norma dell’art.3 comma 3): è la persona affetta da una menomazione singola o plurima che abbia ridotto l’au­tonomia personale correlata all’età, in modo da rendere necessario un interven­to assistenziale “permanente, continuativo e globale” nella sfera individuale o in quella di relazione.

Benefici per i portatori di handicap
Occorre distinguere il concetto di handicap (situazione sociale) dal concetto di disabilità (che è una situazione oggettiva di difficoltà del soggetto).
La definizione di handicappato non determina alcun beneficio economico ma solamente servizi garantiti di carattere sociale (per questo un handicappato può essere un cieco, un inabile, un qualsiasi invalido civile con qualsiasi percentuale).
I benefici derivanti dal riconoscimento dello status di portatore di handicap sono numerosi ma sono commisurati al grado di disabilità. Alcuni riguardano concetti generali come l’abolizione delle barriere architettoniche che, però, trovano poi riscontro pratico nella vita di tutti i giorni (si pensi, ad esempio, alla possibilità per un por­tatore di handicap di richiedere gli appositi accorgimenti nel proprio condominio); altri determinano sgravi fiscali per l’acquisto di mezzi informatici o automobili (in uno con ulteriori provvedimenti); altri ancora consentono al portatore di handicap di scegliere la sede lavorativa più vicina.
Particolare attenzione è stata data ai familiari conviventi di portatori di handicap i quali hanno diritto ad una serie di facilitazioni lavorative.

Sono benefici di ordine generale:

1. Servizio di aiuto personale diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale.
2. Realizzazione di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità (Art. 10).
3. Rimborsi delle spese sostenute per i soggiorni effettuati all’estero a scopo di cura (Art. 11).
4. Diritto all’educazione, all’istruzione (Art. 12), all’integrazione scolastica (artt.13,14,15).
5. Inserimento della persona con handicap in corsi di formazione professionale ed avviamento al lavoro (Artt.17-18).
6. Utilizzo di adeguati ausili tecnici e fruizione di eventuali tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove di esame nei concorsi pubblici (Art.20).
7. Abolizione, ai fini dell’assunzione al lavoro, della certificazione di sana e ro­busta costituzione fisica (Art.22).
8. Interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche (Art. 24).
9. Accesso delle persone con handicap sensoriali a mezzi di informazione radio­televisiva e telefonica (Art.25).
10. Contribuzione, da parte delle ASL, alle spese necessarie a modificare i mezzi di trasporto individuali a favore dei titolari di patenti di guida A, B o C spe­ciali, con incapacità motorie permanenti (Art.27).
11. Facilitazioni per il parcheggio dei veicoli delle persone con handicap (Art.28).

Sono benefici lavorativi per il portatore di handicap e per i parenti:
Art.21: “La persona handicappata, con un grado di invalidità superiore ai 2/3 già riconosciuta con apposito verbale, o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tab. A annessa alla legge 10 Agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prio­ritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1, hanno la precedenza in se­de di trasferimento a domanda”.

Art. 33: Prevede agevolazioni nel rapporto di lavoro dipendente e permessi lavo­rativi per i parenti del portatore di handicap in situazione di gravità.
comma 1: prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro della madre o del padre, anche adottivi, del minore con handicap in situazione di gravità, a condizione che il bambino non sia ricoverato presso Istituti specializzati.
comma 2: in alternativa possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di età.
comma 3: successivamente al compimento del 3° anno di età i genitori, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità (parente o affine entro il 3° grado) hanno diritto a 3 (tre) gg. di permesso mensile, a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno.
comma 5: il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o affine entro il 3°grado handicappato in situazione di gravità, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
comma 6: la persona handicappata maggiorenne, in situazione di gravità, oltre ai permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.
comma 7: gli stessi diritti del comma 6 sono riservati agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Accertamento dell’handicap
L’accertamento dell’handicap è effettuato dalle ASL mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della legge 295/1990 che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. La Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
La procedura per la richiesta del riconoscimento risulta la medesi­ma dell’invalidità civile.
Una doverosa puntualizzazione riguarda, però, i criteri medico-legali per la “quantificazione” del grado di disabilità. Si è detto che, in tema di invalidità civile, come per altri ambiti valutativi, il giudizio viene dato in termini di percentuale di “danno”, ispirandosi a determinate Tabelle. Nella valutazione dell’handicap non si tiene conto di alcuna Tabella, riferendosi, invece, all’effettivo e globale svantaggio sociale del soggetto.

Articolo creato il 13 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.