Medicina legale

Denunce sanitarie

Le denunce sanitarie sono atti obbligatori con i quali il sanitario informa una pubblica autorità relativamente a fatti, persone o notizie conosciute nell’esercizio della professione di cui è obbligato a riferire per legge.
L’aspetto più importante di queste segnalazioni è l’obbligatorietà che deriva da una precisa disposizione di legge ed è inderogabile: l’obbligo non dipende dall’aver avuto notizia indiretta del fatto, cioè per sentito dire, ma occorre che egli ne sia venuto a conoscenza per diretta acquisizione. L’obbligatorietà di legge costituisce la giusta causa di trasmissione di quello che è un segreto professionale, a patto che il medico si limiti a segnalare i soli fatti riguardanti l’oggetto della denuncia.

Le segnalazioni obbligatorie si distinguono in:

  • Amministrative, tra cui:
    • Dichiarazione di nascita, che dev’essere fatta dal medico entro 10 giorni è tenuto a fare questa dichiarazione personalmente se ha assistito al parto.
    • Dichiarazione di morte, che va fatta entro 24 ore dal decesso compilando gli appositi moduli ISTAT.
  • Sanitarie, tra cui:
    • Denuncia della causa di morte (tramite scheda di morte) che deve essere compilata entro 24 ore e presentata presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune.
      La denuncia della causa di morte è disciplinata dal Regolamento di Polizia Mor­tuaria, nonché delle successive Circolari Ministeriali (1990/1993).
      Destinatario della norma è il medico curante, l’autorità alla quale la segnalazione va inoltrata è il Sindaco del Comune ove si è verificato il decesso, essendo specificato nel Decreto Ministeriale 582/94 che, nel caso di accertamento di morte cerebrale, spetta al medico rianimatore facente parte del Collegio Medico riunito per l’accertamento della morte compilare la relativa denuncia.
      In caso di decesso senza assistenza medica, il che non vuol dire con assenza di un medico al momento del decesso, ma quando non sia ricostruibile, con valutazione a posteriori, la catena di eventi clinici che hanno portato al decesso, la denuncia può essere compilata dal medico necroscopo. Quando vi sia un silenzio anamnestico pregresso e recente e non vi siano elementi obiettivi sul cadavere che consentano di iden­tificare la causa del decesso, la salma dovrebbe essere sottoposta a riscontro diagnosti­co ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, e quindi incomberà sull’anatomo-patologo l’identificazione della causa del decesso. Ove risulti preminente un interesse quantomeno esplorativo dell’autorità Giudiziaria, sarà il consulente medico legale della Procura, che avrà eseguito l’autopsia, a compilare la relativa denuncia.
      Il Ministero della Salute e l’ISTAT hanno congiuntamente predisposto dei mo­duli che devono essere compilati dal medico denunciante, essendo distinti i casi nei quali la morte sia riconducibile a causa naturale, da quelli nei quali sia riconoscibile la causa violenta, essendo comunque dominante la finalità epidemiologico-statistica delle informazioni ivi contenute.
    • Denuncia di nascita di infanti deformi che deve esser compilata e presentata all’Ufficiale di Stato Civile e alla ASL.
    • Denuncia dei casi di lesione invalidante che deve esser compilata e presentata entro 2 giorni alla ASL.
    • Denuncia di nascita di infanti immaturi che deve esser compilata e presentata entro 24 ore alla ASL.
    • Denuncia di malattie infettive diffusive alla ASL.
    • Denuncia di malattie veneree alla ASL.
    • Denuncia di casi di intossicazione da antiparassitari.
    • Denuncia di interruzione di gravidanza alla ASL.
    • Denuncia delle vaccinazioni alla ASL.
    • Notifica dei casi di AIDS conclamato all’assessorato Regionale alla Sanità e Istituto Superiore di Sanità.
    • Denuncia delle reazio­ni avverse ai farmaci al Servizio di farmaco-vigilanza dell’Unità Sanitaria Locale.
      • Reazione avversa: reazione nociva a dosi normalmente impiegate nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, la terapia o per ripristinare, correggere o modificare le funzioni fisiologiche.
      • Reazione avversa grave: qualsiasi reazione che determini la morte di un paziente o che metta in pericolo la vita, anche temporaneamente, ne imponga l’ospedalizza­zione o la prolunghi, provochi disabilità e deficit funzionali persistenti o rilevan­ti, ovvero sia ad essa riconducibile un’anomalia congenita o patologia prenatale.
      • Reazione avversa inattesa: quella reazione la cui natura o gravità o le cui conseguenze non siano state riprese e non siano prevedibili in relazione agli effetti collaterali già descritti, riassunti ed indicati nel corso del termine della varie fasi sperimentali.
    • Denuncia di infortunio sul lavoro del titolare di impresa artigiana all’INAIL (negli altri casi sarà il datore di lavoro o il medico competente a svolgere attività di denuncia).
    • Denuncia delle malattie professionali, denuncia delle malattie e di lesioni causate da raggi X e sostanze radioattive all’INAIL e al Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza sul posto di lavoro della Unità Sanitaria Locale
  • Giudiziarie, tra cui:
    • Referto.
    • Rapporto (o denuncia di reato).

Sono a disposizione del personale sanitario modelli predefiniti che fanno da guida alle singole segnalazioni, così raccogliendo tutte le informazioni che possono essere utili per quanto di interesse allo specifico caso.

Articolo creato il 10 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.