Medicina legale

Professioni sanitarie

Il termine professione comprende le attività intellettuali per l’esercizio delle quali è richiesta la laurea od una particolare abilitazione. Il fatto che la funzione professionale sia qualificata come sanitaria sta ad indicare che l’ambito di esercizio è volto alla tutela della salute del singolo o della collettività, come contemplato nell’articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività….
Per “salute” s’intende non solo l’assenza di ma­lattia o di infermità, ma lo stato di completo benessere sia fisico, sia mentale, sia sociale.
Secondo l’articolo 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie si distinguono:

  • Professioni sanitarie principali: sono quelle per il cui esercizio è richiesto il conseguimento della laurea: medico, odontoiatra, farmacista, biologo, veterinario, psicologo.
  • Professioni sanitarie ausiliarie.
  • Arti ausiliari delle professioni sanitarie.

Solo il medico può fare diagnosi e terapia, tutti gli altri professionisti sanitari non possono; se esercitassero qualche attività di questo tipo commetterebbero il delitto di esercizio abusivo della professione medica e sarebbero punibili con l’arresto fino a 6 mesi (ex art. 348 c.p.).
I rapporti tra medicina e diritto sono dati dal fatto che sono necessarie:

  • La laurea in Medicina e Chirurgia.
  • L’abilitazione all’esercizio professionale, conseguita con il superamento di un apposito esame sostenibile quando si è in possesso della laurea.
  • L’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici una volta conseguita l’abilitazione.

Senza iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, l’espletamento dell’attività medica configurerebbe il delitto di esercizio abusivo della professione. Solo una volta espletate le formalità di cui ai tre punti è possibile l’esercizio della professione medica con la relativa possibilità di far diagnosi e sottoporre a terapia.
Le terapie non convenzionali (come quella “Di Bella”), seppur non riconosciute a livello internazionale mediante approvazioni e certificazione (sono comunque diverse dalle terapie sperimentali), non sono vietate ma occorre che il medico ne risponda in caso di necessità.
L’Ordine dei Medici vigila sul decorso e sul corretto comportamento degli iscritti; promuove iniziative per l’aggiornamento professionale; esercita sugli iscritti il potere disciplinare; interviene nelle controversie in materia di onorari fra medici e assistiti; designa i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni; collabora con le autorità locali nell’attuazione di tutti quei provvedimenti che interessano le categorie professionali rappresentate.

Articolo creato il 6 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.