Medicina legale

Rapporto (o denuncia di reato)

Gli articoli 361 e 362 del Codice Penale definiscono rapporto (o denuncia di reato) un atto scritto con cui un medico in veste di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio denuncia all’autorità Giudiziaria un reato procedibile d’ufficio del quale ne è venuto a conoscenza per aver prestato la propria assistenza o ne ha semplicemente avuto notizia (da qualsiasi fonte). Il rapporto viene trasmesso al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria immediatamente dopo il termine della propria prestazione di servizio.
In caso di più medici che hanno prestato la loro opera, la denuncia di reato può essere compilata  unitamente in uno stesso documento che va sottoscritto da tutti.
Il rapporto è sempre obbligatorio, non sono previsti esimenti, e per quanto concerne i contenuti il medico non è tenuto ad esprimere una valutazione prognostica.
L’articolo 332 c.p. sancisce che l’omissione o il ritardo di denuncia comportano una multa fino a euro 516, l’arresto fino a 6 mesi, l’imputazione per favoreggiamento personale e l’interdizione dalla professione per una durata non inferiore ad un mese.

REFERTO

RAPPORTO

Soggetti tenuti alla compilazioneEsercente servizio di pubblica necessitàPubblico ufficiale

Incaricato di pubblico servizio

Fatti denunciatiFatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionaleFatto procedibile d’ufficio per il quale si è prestata la propria attività professionale o della quale se n’è avuta notizia
Contenuto del documentoImplica un giudizio tecnico di natura diagnostica e prognosticaSi limita a descrivere il fatto indicando il reo, la vittima e gli elementi di prova raccolti
Esimenti2 possibilitàNessuno
Termine per la presentazione48 ore

(immediata se c’è pericolo di ritardo)

Immediata

Articolo creato l’11 febbraio 2016.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.