Medicina legale

Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è previsto all’articolo 29 della Costituzione che sancisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
L’articolo 30 della Costituzione stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
L’articolo 143 del Codice Civile afferma che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
L’articolo 147 del Codice Civile sancisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Di norma ci si può sposare al compimento della maggiore età (secondo l’articolo 84 del Codice Civile); tuttavia, previe condizioni di particolare gravità (ad esempio, una gravidanza) e dietro autorizzazione del Giudice è possibile contrarre matrimonio ad un età non inferiore a 16 anni; in tal caso si pala di minore emancipato. Con l’emancipazione si sciolgono i vincoli di potestà genitoriale nei confronti del minore e viene nominato un curatore
Il matrimonio può essere:

  • Concordatario: celebrato in chiesa, con valore anche civile e giuridico.
  •  Acattolico: celebrato per i soggetti di professioni religiose differenti.
  • Civile: celebrato in municipio, con solo valore giuridico.

A proposito della filiazione il diritto di famiglia prevede:

  • Possibilità di disconoscere i figli legittimi (ossia nati da genitori sposati) e di riconoscere i figli naturali (ossia nati da genitori non sposati).
  • Diritto di riconoscimento dello stato di figlio legittimo in presenza di una provata relazione di filiazione naturale.
  • Diritto di provare il proprio stato di figlio naturale con ogni mezzo.

L’articolo 122 del Codice Civile stabilisce con precisione le situazioni che sono causa di nullità del matrimonio.

  • Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
  • Il matrimonio può altresì essere impugnato dal coniuge il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull’identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l’avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi:

1. L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale (le malattie possono essere contagiose [AIDS, sifilide, ecc.], psichiche, alcolismo, tossicodipendenza, anomalie sessuali, impotenza a procreare).
2. L’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
3. La dichiarazione di delinquenza abituale o professionale.
4. La circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L’azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile.
5. Lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento, se la gravidanza è stata portata a termine.
L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate le violenze o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore.

La filiazione è il rapporto che intercorre tra generante e generato, da cui derivano lo stato di genitore e di figlio e le conseguenze di tale rapporto.
La filiazione può essere:

  • Legittima.
  • Illegittima (naturale, adulterina, incestuosa).
  • Adottiva.

La filiazione legittima corrisponde alla situazione che si genera quando vi è la nascita di un figlio nell’ambito di un matrimonio; in realtà la filiazione legittima presume:

  • Prova di matrimonio.
  • Prova della maternità (mater semper certa). C’è da dire che in Italia la madre è colei che partorisce e mette al mondo il nascituro, quindi nessuna rilevanza giuridica ha la derivazione degli ovociti; per questo motivo in Italia la questione dell’utero in affitto, vietato dalla legge 40/2004, non sussiste perché altrimenti la partoriente sarebbe automaticamente la madre del neonato.
  • Prova della paternità. In realtà vige la presunzione di paternità soggetta all’azione di disconoscimento: in altri termini, a seguito della nascita di un figlio all’interno di un matrimonio, si dà per giuridicamente presunta la paternità della filiazione legittima (anche se così non fosse).

I figli nati prima del 180° giorno di matrimonio sono considerati legittimi salvo che uno dei due coniugi non ne disconosca la paternità.
I figli nati oltre il 300° giorno dalla cessazione del matrimonio sono concepiti fuori dal matrimonio (e quindi “illegittimi”) salvo che uno dei due genitori non ne riconosca il concepimento.
Le azioni giuridiche che interessano la filiazione legittima possono essere:

  • Reclamo di legittimità: in questo caso il figlio richiede il riconoscimento della legittimità essendo nato durante il matrimonio oppure entro il 300° giorno dalla cessazione del matrimonio.
  • Contestazione della maternità: è la situazione per la quale si contesta la maternità di una donna invocando situazioni quali la simulazione di gravidanza, la sostituzione del neonato, ecc.
  • Disconoscimento della paternità: è l’azione più importante ed è volta a disconoscere la paternità di un figlio legittimo (che è tale solo perché la legge lo presume così). Il padre deve dimostrare di essere nell’impossibilità materiale di concepire un figlio (impossibilità biologica) oppure dimostrare (con le indagini di genetica forense) che il neonato, pur essendo nato durante il matrimonio, è frutto di una filiazione illegittima (e che quindi non è lui il padre).
    L’accertamento medico-legale deve esser volto a dimostrare l’impotenza maritale (coeundi o generandi) oppure la non corrispondenza biologica mediante le ricerche emogenetiche (gruppo sanguigno padre-figlio incompatibile) e i caratteri antropologici ereditari (DNA).
    L’azione di disconoscimento di paternità può esser richiesto non solo dal padre ma anche dalla madre e/o dal figlio maggiorenne; ovviamente gli accertamenti possono anche esser richiesti sulla madre o sul figlio minorenne (se fosse maggiorenne occorrerebbe il suo consenso).

La filiazione naturale è una delle varianti di filiazione illegittima; è rappresentata dalla nascita di figli al di fuori del matrimonio, cioè da parte delle coppie di fatto; se si trattasse di tradimento si parlerebbe di filiazione adulterina che è di fatto sempre una filiazione naturale. Il riconoscimento è l’atto volontario e unilaterale mediante il quale il genitore riconosce per proprio il figlio nato ad di fuori del matrimonio. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di validità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque ne abbia interesse.
Quindi mentre per la filiazione legittima vige la presunzione, per la filiazione naturale occorre un’azione ad hoc con dimostrazione della maternità e/o paternità. Il riconoscimento di un figlio naturale può avvenire solo se l’azione non è in contrasto con lo stato di figlio legittimo. Questo significa che se un bimbo nasce nell’ambito di un matrimonio questo è presunto legittimo; chiunque ne volesse dimostrare la paternità (ad esempio), ovvero se lo stesso figlio maggiorenne volesse dimostrare la paternità naturale di un altro uomo, affinché questo possa procedere al riconoscimento di paternità naturale il genitore legittimo dovrà prima disconoscere il figlio (presunto legittimo). È quindi permesso mettere in discussione la condizione di figlio legittimo (e non biologico) solo se i due genitori (legittimo e naturale) sono consensualmente d’accordo.
Anche nel caso in cui il soggetto minorenne disponesse del DNA del padre naturale e perciò fosse in grado di dimostrare che il padre legittimo non è suo padre, questo test non ha alcun valore perché manca il consenso del padre legittimo ad eseguirlo (oltre a quello del padre naturale perché si tratta di violazione della privacy) e, altresì, manca il disconoscimento che renderebbe possibile il riconoscimento di figlio naturale da parte del padre biologico.

Articolo creato il 30 dicembre 2013.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.