Medicina legale

Figure giuridiche del medico

Le figure giuridiche del medico, che si realizzano solamente nell’ambito delle ore di lavoro, sono tre:

  • Pubblico Ufficiale, disciplinato dall’ex articolo 357 c.p.: agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione (attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell’interesse dalla collettività) legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
  • Incaricato di Pubblico Servizio, disciplinato dall’ex articolo 358 c.p.: agli effet­ti della legge Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque ti­tolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disci­plinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di or­dine e della prestazione di opera meramente materiale.
  • Esercente un Servizio di Pubblica Necessità, disciplinato dall’ex articolo 359 c.p.: Agli effetti della legge Penale, sono persone che esercitano un Servizio di Pubblica Necessità:
    • 1) I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
    • 2) I privati che, non esercitando una pubblica funzione né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità me­diante un atto della Pubblica Amministrazione.

Il medico riveste la figura di:

  • Pubblico Ufficiale quando è in servizio in ospedale ove riveste un ruolo apicale (primario e aiutoprimario);
  • incaricato di pubblico servizio quando è in servizio in ospedale ove riveste un ruolo non apicale (medici di reparto e di pronto soccorso);
  • esercente un servizio di pubblica necessità quando lavora nel proprio ambulatorio (o in altra struttura privata) con qualsiasi mansione.

È importante questa classificazione perché nei primi due casi il medico è tenuto a fare il rapporto mentre nel terzo caso è tenuto (o può esser tenuto) a fare il referto.

Articolo creato l’11 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.