Medicina legale

Tutela della privacy

Con il termine privacy si intende il riserbo che deve tenersi in relazione a notizie che riguardano la sfera più intima della vita di un individuo. Oggetto della tutela sono i così detti dati persona­li, che in ambito medico prendono la denominazione di dati sensibili, rappresentati da notizie relative alla salute ed alla vita sessuale, meritevoli di un livello più ele­vato di tutela.
Il D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è suddivi­so in tre parti: nella prima vengono ad essere trattati i principi e le disposizioni di or­dine generale e si regolamenta il trattamento dei dati sensibili nel settore pubblico e privato; la seconda parte norma il trattamento dei dati in settori specifici tra i quali quello sanitario; nell’ultima parte il codice fa riferimento alle disposizioni relative all’Ufficio del Garante, trattando specificamente di aspetti amministrativi e giurisdizionali, sottolineando quali possano essere le sanzioni di ordine amministrativo e penale somministrate ove non vengano seguite le disposizioni previste dal codice.
Il codice chiarisce in modo assolutamente inequivocabile cosa s’intenda per da­to sensibile: sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Appare evidente come questa chiara e precisa definizione sancisca una netta differenza tra i dati sen­sibili e i dati personali che possono essere invece definiti come qualunque informa­zione relativa alla persona fisica, giuridica, all’ente o alla associazione e identificati anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un nu­mero di identificazione personale; inoltre, per dati identificativi si devono inten­dere, sempre secondo quanto espresso dal codice, i dati personali che permettano l’i­dentificazione diretta dell’interessato.
Nella definizione di “dato sensibile” vengono ad essere comprese tutte le notizie che riguardano quel paziente e che possono essere presenti in una cartella clinica o nei referti di esami strumentali o di laboratorio, nei certificati medici, nelle relazioni medico-legali ecc.. Tali notizie devono quindi essere tutelate e mantenute nella riservatezza più assoluta non solo da chi direttamente ne viene in possesso (il medico o il personale sanitario), ma anche dalla struttura (ospedale pubblico o privato) ove questi dati potrebbero essere conservati momentanea­mente o indefinitamente. La riservatezza dei dati della persona deve essere sempre garantita, qualsiasi mezzo venga ad essere utilizzato per l’archiviazione o conserva­zione dell’elaborato sia esso cartaceo o computerizzato, o per l’estrazione di una par­te di esso o per la sua trasmissione ad altra sede o ad altro sanitario.
Per l’importanza che viene ad avere questa gestione dei dati si deve identificare un responsabile ed il codice individua nel “titolare” la persona, intesa come persona fisica o giuridica, o una Pubblica Amministrazione, a cui competono “le decisioni in ordine alle finalità alle modalità di trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza”. Tra gli obblighi “del titolare” si ricorda come uno dei principali, se non il principale e fondamentale, sia quello di informare il diretto interessato sulle modalità con le quali i dati sensibili verranno trattati, sulle finalità del trattamento degli stessi, sui diritti dell’interessato e sull’identità di colui a cui i dati verranno sottoposti.
Nella figura del Garante, poi, s’identifica l’autorità deputata al controllo e alla tutela della privacy, venendo ad essa demandata la risoluzione di alcuni casi specifici. Per garantire al massimo la tutela dei dati sensibili e di tutto quanto ad essi correlato, il Garante svolge la propria attività di controllo in modo assolutamente autonomo e, conseguentemente, esprime il proprio giudizio in merito.
L’articolo 77 del D. Lgs. 196/2003 stabilisce che il trattamento dei dati è possibile con il consenso informato dell’interessato senza previa autorizzazione da parte del Garante quando il trattamento riguardi dati indispensabili per ottenere la salvaguardia della incolumità del paziente; il secondo fa riferimento alla possibilità di trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell’interessato, ma previo consenso da par­te del Garante, se la tutela della salute e della incolumità fisica riguarda un terzo o la collettività.
L’articolo 81 fa poi specifico riferimento al consenso, sottolineando come possa anche essere orale, bastando un’annotazione scritta da parte del medico, annotazione che peraltro deve essere ben evidente in cartella clinica.
L’articolo 33 consente il trattamento mediante l’ausilio di strumentazione elettronica non solo da parte del titolare ma anche da parte di altre persone che con essi collaborino, purché siano fornite di idonei e specifici sistemi di identificazione attraverso i quali si possa sapere chi e quando è intervenuto ad acquisire quei dati.
Ove sussistano gli obblighi di informativa al Garante, sarà necessario che il titola­re (il medico) compili un modulo da cui risultino i dati relativi ai trattamenti effet­tuati, alle finalità, alle modalità del trattamento, alle misure di sicurezza che sono state adottate, e che invii lo stesso modulo al Garante prima che i dati vengano trat­tati.
L’articolo 83 norma specifiche situazioni che usual­mente si presentano o possono presentarsi in un ambulatorio medico: ad esempio la presenza di più persone in una sala di aspetto o in un ambulatorio richiede non solo che vi sia una distanza di cortesia tra operatore/paziente ed altri pazienti ma che sia­no anche vietate le chiamate nominative al fine di mantenere la privacy; ed ancora non possono essere soddisfatte specifiche informazioni telefoniche che possano in qualsiasi modo far identificare la persona richiedente e/o la patologia sofferta.

Articolo creato l’11 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.