Medicina legale

  • Medicina legale

    Lesioni contusive

    Le lesioni contusive sono determinate da corpi contundenti a superficie piana o convessa, dotati di margini smussi e comunque privi di punte o taglienti: bastoni, pietre, calci, pugni, getti d’acqua sotto pressione (pompe idranti), sfollagente, mazze ferrate, martello, ecc.. La maggior parte di tali strumenti agisce per compressione, tuttavia è possibile che le lesioni contusive siano determinate da meccanismi di frizione, di strisciamento (incidenti motociclistici), di trazione e strappamento (morsi, incidenti d’auto), di decompressione (suzione). La compressione e la percussione provocano lo schiacciamento dei tessuti. Lo sfregamento determina un effetto tangenziale con asportazione dei tessuti superficiali. La trazione causa lo strappamento o lacerazione delle parti molli superficiali e profonde. Le…

  • Medicina legale

    Lesioni encefaliche

    Le lesioni encefaliche traumatiche rientrano tra le lesioni contusive; possono essere suddivise in due gruppi: lesioni da impatto diretto e lesioni da decelerazione o accelerazione; queste ultime, dovute alla succussione della massa encefalica, sono associate alla trazione delle strut­ture vascolo-nervose a ponte con la possibile comparsa contemporanea di piccole ecchimosi corticali, di emorragie leptomeningee e/o di un danno assonale diffuso. È possibile distinguere sei tipi differenti di lesioni contusive a livello encefalico: Contusioni da impatto diretto: piccole ecchimosi corticali (cortical contusions), spesso multiple, che si realizzano per meccanismo diretto nella sede del trauma per impatto fra la massa encefalica e la diploe interna della teca cranica che può comunque essere…

  • Medicina legale

    Impiccamento

    L’impiccamento rappresenta una forma di asfissia provocata dalla compressione del collo da un laccio fissato ad una estremità e stirato verso il basso dal peso del corpo, completamente o incompletamente sospeso. Un laccio (corda, cinghia, lenzuolo, asciugamani) viene in genere fissato con un estremo ad un punto elevato, l'altra estremità viene annodata ad ansa fissa o median­te nodo scorsoio. L'individuo si pone in una posizione più alta rispetto al suolo (ad esempio, salendo su una scala), fa passare il capo dentro l'ansa (ponendo quindi il cappio intorno al collo), e si abbandona nel vuoto.

  • Medicina legale

    Lesioni da pressione (baropatie)

    Si distinguono sindromi da modificazioni della pressione atmosferica in eccesso (iperbaropatie) o in difetto (ipobaropatie). Le iperbaropatie sono connesse con specifiche attività professionali (palombari, cassonisti, sommozzatori, pescatori subacquei) o attività sportive (immersioni); si tenga presente che in quest'ambito gli effetti lesivi non sono prodotti tanto dalla pressione atmosferica in eccesso o in difetto quanto invece dalla modificazione, rapida e marcata, della stessa. In caso di repentino au­mento della pressione atmosferica possono comparire sintomi definiti da "compres­sione" e rappresentati da dolori auricolari e ronzii, vertigini, dispnea, ipotensione e bradicardia.

  • Medicina legale

    Lesioni da calore

    Le alte temperature possono essere causa di effetti generali sull’organismo (colpo di calore o colpo di sole), o di effetti locali (ustioni) di entità variabile da caso a caso. Articolo creato il 31 gennaio 2014. Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.

  • Medicina legale

    Lesioni personali

    Il reato di lesioni personali è disciplinato dall'articolo 582 del Codice penale che sancisce che chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (la durata dipende dal tipo di lesione personale). Il fatto che dall'azione derivi una malattia nel corpo o nella mente differenzia questo reato da quello di percosse per il quale, per definizione, non deve derivare una malattia (al più si deve ridurre ad una reazione dolorosa che non lasci residui funzionali).

  • Medicina legale

    Medico come ausiliario di polizia giudiziaria

    L’articolo 248 del Codice di Procedura Penale prevede il medico come ausiliario di polizia giudiziaria, la quale può incaricare il medico a svolgere un’attività obbligatoria (rifiutandosi, il medico potrebbe incorrere nel reato di rifiuto di atti legalmente dovuti secondo l’articolo 366 del Codice di Procedura Penale) e gratuita. In questa sede il medico assume la qualifica di Pubblico Ufficiale ed è tenuto all’obbligo del segreto d’ufficio (che è diverso e più importante del segreto professionale). Le attività che possono essere richieste al medico possono essere: Ispezione di cadavere. Ispezione personale. Perquisizione personale. Queste attività possono essere richieste a qualunque medico, non necessariamente uno specialista in medicina legale. Il medico non…

  • Medicina legale

    Atti osceni

    Gli atti osceni rientrano tra i reati aventi per ogget­to le “offese al pudore e all'onore sessuale”, mediante i quali lo Stato intende tutelare i cittadini dagli atti che, secondo il comune sentimento, ne offendano il pudore. Il reato di atti osceni è previsto dall’articolo 527 del Codice Penale, che stabilisce che chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Ai sensi dell’art. 36 della legge 104/1992, se la persona offesa è portatrice di handicap la pena è aumentata di un terzo.

  • Medicina legale

    Istigazione al suicidio

    L'istigazione al suicidio è un reato previsto dall'articolo 580 del Codice Penale che sancisce che chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni sempre che dal tentativo di suicido derivi una lesione personale grave o gravissima. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni 14 o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio (artt. 575-577 c.p.).

  • Medicina legale

    Acidificazione cadaverica

    L’acidificazione cadaverica rientra tra i fenomeni cadaverici consecutivi. Nell’organismo vivente i tessuti e i liquidi hanno reazione leggermente alcalina; nel cadavere, invece, la reazione dei liquidi e dei tessuti diviene nettamente acida a causa dell’accumulo di acido lattico provocato dalla cessazione dei meccanismi ossido-riduttivi a livello cellulare. L’acidità cadaverica cessa col sopraggiungere della putrefazione, la quale provoca l’alcalinità dei tessuti. L’acidificazione è ritardata dalla bassa temperatura e favorita da quella elevata.