Medicina legale

Falso materiale e falso ideologico

Il falso materiale è un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di forma in un atto; può essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio.
L’articolo 476 del Codice Penale sancisce che il Pubblico Ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Esempi di falso materiale sono:

  • Cancellature o aggiunte apposte con la penna.
  • Utilizzo di bianchetto (assolutamente vietato).
  • Contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l’autore.

Il falso ideologico è un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di contenuto in un atto; può essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio.
L’articolo 480 del Codice Penale sancisce che il Pubblico Ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
Esempi di falso ideologico sono:

  • Assenza della data.
  • Assenza di intestazione del medico.
  • Assenza di firma.
  • Attestazione di patologie false.

Il reato di falsità ideologica può essere commesso da un Esercente di un Servizio di Pubblica Necessità.
L’articolo 481 del Codice Penale sancisce che chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,65 a euro 516,47. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

La falsità nella certificazione riguarda il medico che lo redige e non il soggetto che lo riceve o lo utilizzi: il delitto si consuma al momento del rilascio all’assistito e non quando questi ne abbia, eventualmente, tratto beneficio dalla presen­tazione ai destinatari.

Un aspetto sul quale è bene soffermarsi è quello relativo all’elemento psicologico del reato che richiama, nel medico certificatore, la piena coscienza e volontà di atte­stare il falso.
A nessun medico potrà mai contestarsi la falsità ideologica in certificati nei quali vi siano errori di diagnosi e prognosi, che nascano dall’interpretazione erronea di rilievi clinici, purché questi siano stati realmente e personalmente constatati dal medico.
Il dolo, dunque, è un elemento assolutamente necessario per la riconoscibilità di questa fattispecie delittuosa, dovendosi ben considerare che la certificazione è falsa quando la diagnosi, se errata, si fonda su osservazioni non rispondenti al vero, men­tre è solamente errata se risulti incongruo il giudizio clinico basato su premesse oggettive, non contestabili.
Ciò rende ragione del fatto che un documento nel quale venga riportata, in forma anche analitica, una complessa sintomatologia subiettiva in assenza di ri­scontri obiettivi (talché deve ritenersi che il medico abbia effettuato un esame obiettivo e che questo sia risultato negativo), non può semplicisticamente integra­re la falsità.
Si parla di favoreggiamento personale quando il medico aiuta ad eludere le investigazioni (ad esempio, usa cartelle cliniche con nomi falsi).

Articolo creato il 12 febbraio 2014.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.