Farmacologia e tossicologia clinica

Ricetta ministeriale a ricalco

Secondo l’OMS, per dipendenza s’intende una condizione psichica e spesso fisica dovuta all’interazione tra farmaco e organismo vivente caratterizzata dalle azioni e dal comportamento nei quali è sempre presente lo stimolo ad assumere ripetutamente il farmaco, sia per ottenere gli effetti del farmaco, sia per evitare la crisi di astinenza dovuta alla mancanza della somministrazione del farmaco. Siccome questi farmaci oltre ad essere utilizzati a scopi terapeutici possono essere utilizzati anche a scopi diversi come il drogaggio, c’è stato il decreto n° 309/1990 che ha posto dei limiti (riportati anche nella tabella VII della farmacopea ufficiale) per quanto concerne la somministrazione di questi farmaci e le modalità con cui è possibile prescriverli. Il decreto catalogava questi farmaci in 6 tabelle in base alle loro capacità di poter indurre più o meno dipendenza, per cui nella I c’erano quei principi attivi che danno facilmente dipendenza a decrescere verso la tabella VI.
Il decreto del 1990 prevedeva che la quantità di sostanza prescrivibile era quella necessaria per una cura di massimo 8 giorni e che la ricetta contenesse la prescrizione di una sola specialità in un solo dosaggio.
Siccome il medico era restio a prescrivere tali ricette per eccesso di responsabilità, anche se per uso terapeutico (tipo nella terapia del dolore), c’è stato il decreto n° 12/2001 che ha scelto 10 principi attivi definiti nella legge 309/1990 (gli stessi contenuti nelle prime 3 tabelle) e li ha classificati nell’allegato III-bis. I principi attivi sono: morfina, buprenorfina, codeina, diidrocodeina, metadone, fentanile, idrocodone, ossicodone, idromorfone e ossimorfone. Questi sono farmaci con forte attività analgesica e che godono di particolari facilitazioni prescrittive.
Le preparazioni contenenti uno di questi principi attivi possono essere prescritte dal medico tramite la ricetta ministeriale a ricalco.
Il ricettario a ricalco è formato da 3 fogli a ricalco; permette la prescrizione:

  • di una quantità di medicinale sufficiente per la cura di 1 mese ma solo se i farmaci sono prescritti per la terapia del dolore grave (da tumori, da degenerazione);
  • di 2 preparazioni contenenti principi attivi diversi;
  • di 2 preparazioni con lo stesso principio attivo ma con dosaggi diversi;
  • un’autoprescrizione, cioè il medico intesta a se stesso la ricetta per avere a disposizione il medicinale che userà per le urgenze. Questo comporta, da parte del medico, l’utilizzo di un registro di carico e scarico (se la richiesta attesta il prelievo di 10 fiale di morfina deve giustificare quando, a chi e perché l’ha somministrata). Lo stesso registro di carico e scarico è posseduto dal farmacista che provvede al carico e scarico man mano che spedisce la ricetta.

Questa ricetta vale 1 mese (e non solo 8 giorni secondo la legge 309/1990), in modo da evitare che ogni 8 giorni il paziente, già gravato per la malattia, debba tornare dal medico; questa validità temporale, però, si ha solo se i farmaci sono prescritti per la terapia del dolore grave (da tumore, degenerazione.).
La compilazione deve essere a tutte lettere per evitare che i numeri (arabi e romani) possano essere contraffatti (si utilizza penna a biro nera).
Quanta dose il medico richiede, tanta il paziente ne deve utilizzare. Una ricetta corretta è, per esempio, “sedici fiale di morfina due volte al giorno per otto giorni”. Bisogna specificare quanta ne viene richiesta e quanta ne deve consumare; non si può scrivere “una fiala al giorno”.
Nel 2006 è stata rivista la legislazione con l’entrata in vigore della legge 49: la classificazione dei principi attivi stupefacenti o psicotropi è rimasta in 6 tabelle con possibilità di dare dipendenza via via minore procedendo dalla prima all’ultima, come per il decreto 309/1990, ma è cambiata la loro denominazione: c’è la tabella I e c’è la tabella II.

  • La tabella I comprende sostanze e principi attivi individuati come stupefacenti e psicotropi soggetti ad abuso.
  • La tabella II è suddivisa in cinque sezioni (II A, II B, II C, II D, II E), contenenti principi attivi e composizioni medicinali con diverso potere di indurre dipendenza e con diversa modalità prescrittiva; inoltre, la sezione A della tabella II contiene i farmaci dell’allegato III-bis.

Come per le tabelle della legge 309/1990, sono elencati solo i principi attivi, non le preparazioni. Questo è importante per il medico che richiede una preparazione galenica magistrale e quindi che non trova il principio attivo già confezionato.

Per quanto riguarda la prescrizione di questi farmaci si ricordi che:

  • I farmaci della tabella I non sono prescrivibili.
  • I farmaci della tabella II, sezione A, compresi i farmaci dell’allegato III-bis, in attesa del nuovo ricettario autocopiante, devono essere prescritti mediante ricetta a ricalco. La validità di questa ricetta è così definita:
    • Farmaci dell’allegato III-bis: 2 farmaci o 2 confezioni, fino a 30 giorni di terapia.
    • Gli altri: 1 solo farmaco, fino a 30 giorni di terapia.
    • Flunitrazepam: una sola scatola per ricetta.

La ricetta deve riportare: cognome e nome dell’assistito; la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione (non si è ancora specificato se si possano usare abbreviazioni e numeri, ma è presumibile di sì); indirizzo e il numero telefonico professionali del medico; la data; firma e timbro personale del medico.
Le ricette vanno in 2 copie se in regime privato, 3 per il SSN. Una copia va conservata dal paziente secondo il decreto 12/2001 (con validità di 30 giorni).

  • I farmaci della tabella II, sezioni B, C e D, devono essere prescritti con una ricetta non ripetibile. Nella sezione D ci sono alcuni farmaci usati nella terapia del dolore; questi seguono la prescrizione dei farmaci inseriti nell’allegato III-bis.
    La sezione B generalmente contiene farmaci iniettabili, tra cui le benzodiazepine; la sezione D contiene sostanze non iniettabili, ossia solide, che sono caratterizzate da una quantità di principio attivo talmente bassa o di difficile estrazione che non può essere usata a scopo di drogaggio.
  • I farmaci della tabella II, sezione E, devono essere prescritti con una ricetta ripetibile la cui validità, però, non è di 6 mesi (validità temporale) entro cui si possono ritirare 10 confezioni (validità quantitativa) ma di 30 giorni entro cui si possono ritirare 3 confezioni.
    Tra i farmaci della sezione E ci sono le benzodiazepine somministrabili oralmente.

Per approfondire lo studio della prescrizione dei farmaci delle due tabelle si può visitare il sito del Ministero della Salute a questo link.

Per sapere quale ricetta usare per ogni tipo di farmaco, si può consultare la farmacopea ufficiale o si può usare l’informatore farmaceutico.

Articolo creato il 2 marzo 2010.
Ultimo aggiornamento: vedi sotto il titolo.